Estratto dalle norme associative

Dallo Statuto nazionale:

Articolo 1 – Costituzione

1.1 È costituita tra gli operatori della informazione e della comunicazione l'Unione Cattolica della Stampa Italiana.

1.2 L'UCSI è un'Unione professionale ed ecclesiale che trova ispirazione nel servizio alle persone, nel Vangelo e nel Magistero della Chiesa.

1.3 L'UCSI ha struttura democratica e opera sul principio del volontariato. Le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito. Nell'Unione è escluso ogni fine di lucro.

1.4 L'Unione è articolata territorialmente in UCSI regionali costituite secondo gli statuti approvati dal Consiglio nazionale, ha sede in Roma ed è posta sotto il patrocinio di San Francesco di Sales.

Articolo 2 – Scopi

2.1 L'Unione si propone i seguenti scopi:
a) elevare il livello spirituale, morale, culturale e professionale dei soci;
b) promuovere la loro attiva testimonianza cristiana tra gli operatori della comunicazione, favorendo l'applicazione di principi di deontologia professionale e di salvaguardia della persona umana;
c) contribuire allo sviluppo di una cultura e di un'etica della comunicazione, mediante la formazione e interventi diretti a stimolare la gestione dei mezzi di comunicazione in un'ottica di responsabilità e di conoscenza, al servizio del sistema dei media e del sistema paese;
d) sostenere la partecipazione dei soci negli specifici organismi professionali ed ecclesiali anche a livello internazionale.

2.2 L'UCSI potrà svolgere tutte le attività connesse con gli scopi sociali. Specificamente, ma non esclusivamente, e anche in collaborazione con altri, potrà realizzare iniziative culturali, editoriali, studi, ricerche, convegni, corsi di formazione; acquistare o amministrare beni utili alla realizzazione degli scopi sociali; stipulare convenzioni; affiliarsi ad altre organizzazioni; costituire strutture operative.
(...)

Articolo 5 - I Soci

5.1 Sono Soci delle UCSI regionali i giornalisti iscritti all'Ordine professionale, nonché coloro che svolgono una attività professionale nel campo dell'informazione, della comunicazione pubblica o privata, o attività di ricerca o formazione a queste collegate. Condizione per tutti è l'accettazione del presente Statuto e delle sue finalità.

5.2 L'accettazione delle domande di associazione è di competenza delle UCSI Regionali. L'associazione a una UCSI regionale comporta l'automatica associazione all'UCSI nazionale ed è ad essa indissolubilmente connessa.

5.3 I criteri di accettazione dei Soci sono identici per tutte le UCSI regionali e sono stabiliti dal Regolamento nazionale dell'UCSI.

5.4 È incompatibile con l'associazione all'UCSI l'appartenenza ad associazioni segrete o sottoposte a censura ecclesiastica.

5.5 I Soci partecipano alla vita democratica dell'Unione, hanno voto deliberativo e sono eleggibili a tutte le cariche sociali a livello regionale e nazionale secondo le norme dello Statuto e del Regolamento emanato dal Consiglio nazionale. Sono obbligati all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie. Il diritto di voto è sospeso nel caso di mancato versamento delle quote sociali deliberate dal Consiglio nazionale.

Articolo 6 - Cessazione dalla qualità di Socio dell'UCSI

6.1 L'associazione all'UCSI delle persone fisiche cessa:
a) per recesso, che deve essere presentato per iscritto;
b) per esclusione, che viene deliberata dall'UCSI Regionale di appartenenza in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Unione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Unione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello Statuto o del Regolamento, compresa la reiterata morosità nel versamento delle quote sociali, e per altri gravi e comprovati motivi.

6.2 Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà di ricorrere al Collegio dei garanti.

 

Dal Regolamento nazionale:

Articolo 1 - I Soci

1.1 L'associazione alle UCSI regionali e contestualmente all’UCSI nazionale dei giornalisti professionisti e pubblicisti, ai sensi dell'art. 5.2 dello Statuto, si perfeziona attraverso la sottoscrizione di una domanda, anche in forma telematica, nella quale si dichiara l'accettazione dello Statuto e delle sue finalità, e il pagamento della quota annuale. L’associazione all’UCSI raccolta con modalità diverse, al fine di garantire l’ottenimento delle informazioni e delle dichiarazioni necessarie, deve utilizzare i moduli resi disponibili sul sito UCSI. I dati raccolti in forma non telematica devono obbligatoriamente essere inseriti nel sito a cura di chi li ha raccolti. La domanda deve ricevere risposta entro 60 giorni da parte del Consiglio direttivo regionale, che può deliberare anche attraverso consultazione telematica. Trascorsi i 60 giorni la domanda si intende accolta. Eventuali rifiuti devono essere motivati.

1.2 Gli aspiranti soci che non siano iscritti all’Ordine dei giornalisti e che svolgono una attività professionale nel campo dell’informazione, della comunicazione pubblica o privata, o attività di ricerca o formazione a queste collegate dovranno inoltre allegare alla domanda – secondo le medesime modalità previste al comma precedente – una dichiarazione sottoscritta nella quale si descriva il carattere dell’attività svolta. Il Consiglio direttivo regionale valuterà se la qualità e la quantità del lavoro informativo svolto abbiano manifestato carattere professionalizzante. Tale dichiarazione deve essere rinnovata ogni quattro anni; deve essere conservata agli atti e sottoposta all’esame del Collegio dei garanti in caso di controversia.

1.3 La qualifica di Socio dell'UCSI è operativa dal momento dell'accettazione della domanda proposta e del versamento della quota sociale. L'associazione a una UCSI regionale comporta l'automatica associazione all'UCSI nazionale ed è ad essa indissolubilmente connessa.

1.4 In caso di mancato pagamento della quota entro il 30 giugno di ogni anno la qualifica di Socio resta automaticamente sospesa e può essere riattivata a seguito del pagamento senza altre formalità per un periodo di 24 mesi.

1.4 bis Le quote eventualmente raccolte dalle sezioni provinciali o diocesane devono essere versate all’UCSI regionale, che provvederà, con delibera del Consiglio direttivo regionale, a destinare una quota proporzionalmente agli iscritti alle sezioni provinciali o diocesane di appartenenza.

1.5 Può essere motivatamente escluso, per delibera del Consiglio direttivo regionale, il Socio:
a) che danneggia in qualunque modo moralmente o materialmente l'Unione;
b) che non osserva le disposizioni del presente statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi dell'Unione.

1.6 Il Socio escluso può presentare ricorso al Collegio dei garanti regionale, se esistente, e anche in seconda istanza al Collegio dei garanti nazionale.

1.7 I Soci che entro il 30 novembre non abbiano fatto pervenire lettera di dimissioni si intendono confermati ed impegnati al versamento della quota sociale dell'anno successivo.

1.8 La segreteria nazionale dell'UCSI metterà a disposizione strumenti telematici che consentano la regolarità delle operazioni di cui ai punti precedenti, compreso il tesseramento. Con delibera del Consiglio nazionale, potrà essere stabilita l'obbligatorietà esclusiva di tali strumenti e le modalità del loro funzionamento.
(...)

Articolo 6 – Le Assemblee regionali dei Soci

6.1 Le Assemblee regionali dei Soci iscritti all'UCSI, in conformità ai loro Statuti, devono essere convocate dal Presidente regionale in ciascuna Regione almeno ogni quattro anni, e comunque nel periodo compreso tra la convocazione formale del Congresso nazionale e il trentesimo giorno precedente la data di svolgimento il Congresso stesso, per l'elezione dei delegati al Congresso nazionale e, ordinariamente, per il rinnovo delle cariche regionali.

6.2 Hanno diritto elettorale attivo e passivo tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative. Sono ammessi al voto i Soci già iscritti nell’anno sociale precedente che risultino in regola con il pagamento della quota anche per l’anno in corso.

6.3 Nelle votazioni alla Assemblea regionale non sono ammesse deleghe.

6.4 I Presidenti regionali, o in caso di loro impedimento i Vice Presidenti o altro membro della Giunta regionale, avuta notizia della convocazione del Congresso convocano l'Assemblea regionale, anche in forma soltanto telematica, con almeno dieci giorni di preavviso, ponendo all'ordine del giorno la nomina dei delegati regionali al Congresso. L'adesione dei Soci può essere completata in apertura di assemblea, ma non può continuare dopo l'elezione dei delegati e fino al successivo Congresso nazionale. Qualora siano trascorsi almeno quaranta mesi dalla elezione delle cariche regionali, o in caso di dimissioni, decadenza o altre necessità, il Presidente regionale è tenuto a mettere all'ordine del giorno della Assemblea regionale il rinnovo delle cariche sociali regionali. Della convocazione dell'Assemblea viene data comunicazione alla Giunta esecutiva nazionale che può delegare un membro della Giunta esecutiva nazionale a intervenire.
(...)

Aderisci o rinnova la tua adesione online

Ultima modifica: Mer 4 Giu 2014