Quotidiano online - Venerdi, 24 maggio 2013
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EDITORIA: CDM APPROVA RIFORMA. PER RICEVERE I CONTRIBUTI I GIORNALI VENDANO IL 30% DELLE COPIE.SIDDI:SERVE CONFRONTO PARLAMENTARE PER CHIARIMENTI E MIGLIORAMENTI.TESTO INTEGRALE

CONSIGLIO_MINISTRIVia libera in Cdm a un decreto che riordina i contributi e un ddl delega  che ridefinisce il sostegno legislativo al settore dal 2014. I costi ammessi sono solo quelli fondamentali di produzione, l'azienda deve essere in regola con il fisco e non potrà ricevere somme superiori a quanto ricevuto nel 2010. Per accedere ai contributi pubblici i quotidiani nazionali devono vendere almeno il 30% delle copie distribuite, che sale al 35% per i quotidiani locali. I costi ammessi sono solo quelli fondamentali di produzione e l'azienda deve essere in regola con il fisco e le aziende editoriali non potranno avere contributi dallo Stato superiori a quelli ricevuti nel 2010. Sono queste le linee guida dei due provvedimenti in tema di editoria approvati dal Consiglio dei Ministri e presentati dal sottosegretario Paolo Peluffo. Si tratta di un decreto che riordina i contributi al settore e un disegno di legge delega che ridefinisce il sostegno legislativo all'editoria dal 2014.
Per le testate nazionali (quelle cioè distribuite in almeno 5 regioni, con una percentuale di distribuzione in ciascuna non inferiore al 5% della distribuzione complessiva) il rapporto è aumentato dal 15% al 30%. Per quelle locali dal 25% al 35%. Questo meccanismo è mirato a far diminuire i costi di distribuzione e stampa, spingendo le imprese a rendere più efficiente la propria rete distributiva. In ogni caso, il contributo per ciascuna azienda non può superare quello calcolato in misura piena per l'anno 2010.
Il secondo tratto distintivo del dl è quello di porre fin da subito (contributi erogati nel 2013) alcuni limiti ai costi ammissibili per calcolare l'importo del contributo statale. I costi ammessi sono solo quelli fondamentali di produzione e quelli relativi ai livelli effettivi di vendita. Il contributo "variabile" viene calcolato esclusivamente sulle copie vendute. Si escludono dal computo le copie diffuse in blocco e tramite "strillonaggio". Inoltre, non sono più ammessi al calcolo del contributo le spese per materiali di consumo e promozionali e, in particolare, consulenze e "service".
Saranno rimborsati nella misura del 50% i costi relativi a giornalisti, personale, stampa, distribuzione. E, ancora, per accedere al contributo l'impresa deve risultare in regola con gli adempimenti tributari verso lo Stato. Infine i criteri per il calcolo dei contributi sono applicati anche ai giornali organi di partito e assimilati. Per garantire l'adeguamento alle nuove esigenze del mercato dell'editoria, il decreto prevede inoltre che le imprese che hanno già ricevuto i contributi possano passare alla pubblicazione digitale, anche in via non esclusiva. Le imprese editrici che diffondono esclusivamente on line possono usufruire di un sostegno di durata biennale, a condizione che rispettino effettivamente la propria periodicità e siano accessibili (in digitale) anche a titolo oneroso. Il contributo consiste nella copertura del 70% dei costi e nella corresponsione di 0.10 euro per ciascuna copia venduta in abbonamento. E' inoltre previsto un credito d'imposta di cui beneficeranno i punti di vendita che aderiranno ad una rete informatica che consentirà, tra l'altro, una maggiore efficienza delle imprese editoriali, attraverso la tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicurerà il coordinamento degli spazi dedicati alla pubblicità istituzionale, anche per una maggiore razionalizzazione della spesa complessiva.
Le linee guida del provvedimento - si legge nel comunicato del Cdm - intendono "razionalizzare, semplificare, rendere trasparenti e migliorare la qualità dei contributi pubblici destinati all'Editoria, tenendo conto di tre esigenze", che consistono nel "contribuire al conseguimento del pareggio di bilancio pubblico", "indirizzare le imprese verso l'innovazione e verso comportamenti aziendali coerenti con la trasformazione del mercato" e "realizzare in pieno l'obiettivo di tutela del pluralismo e sostegno alla effettiva fruizione di prodotti editoriali reali".

Il segretario generale della Fnsi, Franco Siddi: "E' un avvio di processo, buone pratiche di rigore e trasparenza. Serve confronto parlamentare per chiarimenti e miglioramenti". I contributi a testate che tengono conto di occupazione e contratti. "Con i provvedimenti di oggi del Governo per l'editoria vengono finalmente definite buone pratiche amministrative di rigore e trasparenza, già avanzate in sede di commissione tecnica dell'editoria. Proprio in quella sede la Fnsi si è battuta per fare emergere la funzione vitale del pluralismo dell'informazione, segnalando che questo è il vero bene che merita di essere tutelato e sostenuto dalla mano pubblica. E perciò, di conseguenza, contributi non a chicchessia ma a quanti realizzano giornali veri con giornalisti veri. Da qui le proposte positivamente accolte nelle iniziative del Governo di orientare i contributi tenendo conto dell'occupazione professionale e della regolarità del suo inquadramento contrattuale, retributivo e previdenziale nonché dei giusti compensi per le prestazioni di lavoro autonomo. Allo stesso modo la scelta di tener conto delle copie che effettivamente raggiungono il pubblico e di escludere pratiche che hanno dato luogo a fenomeni distorsivi e in alcuni casi malavitosi (secondo alcune inchieste giudiziarie in corso), come lo strillonaggio e le vendite in blocco è una misura di quell'auspicato rigore di cui si sentiva bisogno. Tuttavia, il limite temporale dei contributi al 2014 e alcuni elementi che dovranno essere precisati e chiariti in sede parlamentare per assicurare la massima equità e una trasparente fase di accompagnamento verso una riforma ancora più incisiva, richiederanno elementi di specificazione. Senza entrare adesso nel merito di una analisi che sarà possibile fare in maniera più approfondita nei prossimi giorni, anche mediante confronti pubblici di tutte le parti sociali interessate, appare necessaria la ricerca di misure specifiche per i giornali delle minoranze linguistiche e delle comunità italiane all'estero che non possono essere considerate con gli stessi criteri delle testate che possono accedere a mercati di lettura e di distribuzione territoriale completamente diversi. La conferma del requisito occupazione con prevalenza per il lavoro giornalistico va nella strada giusta, ma il numero tassativo di 5 dipendenti uguale per tutti appare meritevole di approfondimento anche perché la natura, la foliazione, la dimensione dei giornali non è la stessa per chi ha carattere nazionale o per chi sta in una sola città. Siamo in una fase di emergenza. C'è bisogno anche di una riconsiderazione pubblica sull'intero sistema dell'industria editoriale e sul suo valore nelle politiche di sviluppo (se saranno attivate) dell'economia e della società italiana. Il decreto e il disegno delega di legge, approvati su proposta del Sottosegretario Peluffo, vanno perciò considerati l'avvio di un processo che ci auguriamo abbia un celere quanto puntuale passaggio parlamentare di arricchimento, anche cogliendo i contributi delle parti sociali. La bussola non può che restare quella del pluralismo e dell'attenzione all'occupazione, non già di solo risparmio di risorse".

IL TESTO INTEGRALE DEL DECRETO SULL'EDITORIA.
''Art. 1 (Nuovi requisiti di accesso ai contributi all'editoria).
1. In attesa della ridefinizione delle forme di sostegno all'editoria, le disposizioni del presente decreto sono volte a razionalizzare l'utilizzo delle risorse, attraverso meccanismi che correlino il contributo per le imprese editoriali agli effettivi livelli di vendita e di occupazione professionale.
2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2013, le imprese editrici di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter - con esclusione di quelle editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero - e 2-quater della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n.388, nonche' le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, possono richiedere i relativi contributi a condizione che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite e, per le testate locali, nella misura di almeno il 35 per cento delle copie distribuite. Si considera testata nazionale quella distribuita in almeno cinque regioni e con una percentuale d i distribuzione in ciascuna regione non inferiore al 5 per cento della propria distribuzione totale. Nella domanda di contributo sono evidenziate le modalita' e le condizioni contrattuali che regolano l'eventuale affitto o acquisto della testata.
3. Ai fini del comma 2, per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, tramite contratti con societa' di distribuzione esterne, non controllate ne' collegate all'impresa editrice richiedente il contributo e quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Sono escluse le copie diffuse e vendute tramite strillonaggio, quelle oggetto di vendita in blocco, da intendersi quale vendita di una pluralita' di copie ad un unico soggetto, nonche' quelle per le quali non sia individuabile il prezzo d i vendita. Sono ammesse al calcolo le copie vendute mediante abbonamento sottoscritto da un unico soggetto per una pluralita' di copie, qualora tal e abbonamento individui specificamente i singoli beneficiari e qualora il prezzo d i vendita della singola copia venduta in abbonamento non sia inferiore al 20 per cento del prezzo di copertina. Sono altresi' ammesse le copie cedute in connessione con il versamento di quote associative destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante espressa doppia opzione.
4. Per accedere ai contributi e' necessario altresi' che: a) le cooperative editrici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 460, della legge 23 dicembre 2005, n.266, siano composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti e abbiano l a maggioranza dei soci dipendente della cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mantenendo il requisito della prevalenza dei giornalisti; b) le imprese editrici di cui al comma 2, se editrici di quotidiani, abbiano impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 5 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; se editrici di periodici, abbiano impiegato, nell'intero anno di riferimento del contributo, almeno 3 dipendenti, con prevalenza di giornalisti, regolarmente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; c) i dati relativi alla tiratura, alla distribuzione e alla vendita, per le imprese di cu i al comma 2, nelle loro differenti modalita', siano attestati da dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese dal legale rappresentate dell'impresa, e siano comprovati da apposita certificazione analitica rilasciata da una societa' di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB.
5. Al fine di assicurare l'espletamento delle attivita' di controllo di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 2010, all'articolo 3, comma 2-ter, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo le parole ''imprese editrici beneficiarie'' sono aggiunte le seguenti ''abbiano sede legale in Italia e''.
6. Il divieto di distribuzione degli utili, di cui all'art. 3, comma 2, lettera d) della legge 7 agosto 1990, n.250, si applica a tutte le imprese editrici che percepiscono i contributi diretti.
7. Le domande relative al credito di imposta sulla carta, per l 'anno 2011, di cu i all'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si intendono regolarmente pervenute, purche' inviate mediante raccomandata postale o tramite posta certificata entro la data di scadenza prevista dal relativo bando.
Art. 2. (Nuovi criteri di calcolo e liquidazione del contributo).
1. I contributi di cui al presente decreto spettano nei limiti delle risorse stanziate sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, agli aventi titolo spettano contributi ridotti mediante riparto proporzionale.
2. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2012, per le imprese di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater della legge 7 agosto 1990, n. 250, per le imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' per le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto - legge 4 luglio 2006, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni, il contributo, che non puo' comunque superare quello riferito all'anno 2010, e' cosi' calcolato: a) una quota pari al 50 per cento esclusivamente dei costi sostenuti per il personale dipendente, calcolati in un importo massimo di euro 120.000 annui e di euro 50.000 annui rispettivamente per ogni giornalista e per ogni poligrafico assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per l'acquisto della carta, per la stampa e per la distribuzione. I predetti costi devono essere direttamente connessi all'esercizio dell'attivita' editoriale per la produzione della testata per la quale si richiedono i contributi ed i relativi pagamenti devono essere effettuati tramite strumenti tracciabili. Essi devono risultare dal bilancio di esercizio dell'impresa richiedente i contributi e dal relativo prospetto analitico dei costi. Tale prospetto deve far parte della relazione di certificazione del bilancio, corredata dell'idonea documentazione dimostrativa, redatta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera g) della legge 7 agosto 1990, n, 250. Non sono comunque ammissibili i costi sostenuti dalle imprese editrici per l'acquisto di servizi editoriali consistenti nella predisposizione, anche parziale, di pagine del giornale e per attivita' di consulenza. L'importo complessivo di tale quota non puo', comunque, essere superiore ad euro 2.000.000 per i quotidiani nazionali, a d euro 1.300.000 per i quotidiani locali, ad euro 300.000 per i periodici e ad euro 1.000.000 per le imprese editrici di giornali quotidiani di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 250; b) una quota pari a euro 0,20 per ogni copia venduta per i quotidiani nazionali, a euro 0,15 per i quotidiani locali e ad euro 0,35 per i periodici. Tale quota non puo' comunque essere superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia. L'importo complessivo di tale quota di contributo non puo' comunque essere superiore a euro 3.500.000 per i quotidiani e a euro 200.000 per i periodici.
3. Per copie vendute si intendono quelle cedute a titolo oneroso presso le edicole o punti di vendita non esclusivi, o spedite in abbonamento a titolo oneroso, purche' considerate ammissibili in conformita' ai criteri specificati all'articolo 1, comma 3.
4. Il presente articolo non si applica ai contributi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250. Le risorse complessivamente destinabili a tali contributi sono pari al 5 per cento dell'importo stanziato, per i contributi diretti alla stampa, sul pertinente capitolo del bilancio del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, si procede alla liquidazione del contributo mediante riparto proporzionale tra gli aventi diritto.
5. Le agenzie d'informazione radiofonica di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono accedere a un contributo annuo pari al 30 per cento dei costi sostenuti per il personale e per la diffusione, risultanti dal bilancio certificato da una societa' di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla Consob, e comunque non superiore ad euro 800.000.
6. All'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole ''70 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''40 per cento''. Al comma 2 del medesimo articolo le parole ''80 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''50 per cento''.
7. L'erogazione dei contributi diretti alla stampa e' soggetta alla disciplina di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602. Il termine per la conclusione del procedimento relativo all'erogazione dei contributi scade il 31 marzo dell'anno successivo a quello di presentazione delle relative domande. A tale data il provvedimento e' adottato comunque sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ferma restando la ripetizione delle somme indebitamente percepite.
8. Ai componenti della Commissione tecnica consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, rappresentanti delle categorie operanti nei settori della stampa e dell'editoria, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di conflitto di interessi dettate dalla legge 20 luglio 2004, n.215.
Art. 3 (Editoria digitale).
1. Le imprese editrici che abbiano percepito per l'anno 2011 i contributi di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese di cui all'articolo 153, commi 2 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' le imprese di cui all'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni, possono continuare a percepire i contributi qualora la testata sia pubblicata, anche non unicamente, in formato digitale. La testata deve comunque essere accessibile online, anche a titolo non oneroso, in formato non inferiore a quattro pagine per numero, ed editare esclusivamente in formato digitale e accessibile online almeno 240 uscite per i quotidiani, 45 per i settimanali e plurisettimanali, 18 uscite per i quindicinali e 9 per i mensili.
2. Al fine di favorire l'ampliamento e la diversificazione delle politiche editoriali delle imprese di cui al comma 1, e' consentita la riduzione di periodicita'. A tal fine, per le testate in formato digitale, si prescinde dai requisiti di accesso di cui all'articolo 1, comma 2.
3. Fermo restando il rispetto dei tetti massimi previsti dall'articolo 2, il contributo per la pubblicazione esclusivamente in formato digitale e' suddiviso in una quota pari, per i primi due anni, al 70 per cento dei costi sostenuti ed una quota calcolata sulla base di euro 0,10 per ogni copia digitale, ove venduta in abbonamento. Tale quota non puo' comunque essere superiore all'effettivo prezzo di vendita di ciascuna copia digitale. Nel caso di pubblicazione non esclusivamente in formato digitale, i costi di produzione della edizione cartacea, calcolati secondo le disposizioni dell'articolo 2, concorrono con quelli relativi alla edizione in formato digitale, nell'ambito del tetto globale specificato all'articolo 2, comma 2, lettera a).
4. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2013, fermi restando i requisiti di cui al comma 1, per testate in formato digitale si intendono quelle migrate a un sistema digitale di gestione di contenuti unico, dotate di un sistema di gestione di spazi pubblicitari digitali, anche attraverso soggetti concessionari di spazi pubblicitari digitali, di un sistema che consenta l'inserimento di commenti da parte del pubblico, con facolta' di prevedere registrazione e moderazione, di un sistema di distribuzione di contenuti attraverso dispositivi mobili. Nel caso in cui la pubblicazione sia fruibile, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le testate devono essere altresi' dotate di un sistema di pubblicazione che consenta la gestione di abbonamenti e di contenuti a pagamento, nonche' di una piattaforma che consenta l'integrazione con sistemi di pagamento digitali. L'effettiva dotazione dei sistemi e la sussistenza dei requisiti di cui al presente comma e' oggetto, per ciascuna annualita', di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa richiedente i contributi.
5. Ai fini dell'applicazione del comma 3, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono specificate le tipologie dei costi ammissibili per la pubblicazione in formato digitale. Tale decreto e' aggiornato periodicamente, anche per ridefinire le caratteristiche tecniche delle testate digitali.
Art. 4 (Modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica).
1. Per favorire la modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, per assicurare una adeguata certificazione delle copie distribuite e vendute e nell'intento di agevolare la diffusione della moneta elettronica, a decorrere dal 1* gennaio 2013 e' obbligatoria la tracciabilita' delle vendite e delle rese dei giornali quotidiani e periodici attraverso l'utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. Per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori, e' attribuito, nel rispetto della regola de minimis di cui al regolamento della Commissione europea n. 1998/2006, un credito di imposta, per l'anno 2012, per un importo non superiore ai risparmi accertati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Sottosegretario delegato ai sensi del comma 3 e, comunque, fino ad un limite massimo di 10 milioni di euro. A tal fine le somme rivenienti dai risparmi effettivamente conseguiti in applicazione del comma 3, per un importo complessivo non superiore a 10 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, per le finalita' di cui al presente comma, ad apposito capitolo dello stato d i previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le condizioni e le modalita' di applicazione del presente articolo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Al fine di assicurare l'applicazione dell'articolo 56, comma 4, della legge 2 3 luglio 2009, n. 99, il costo unitario cui si rapporta il rimborso in favore della societa' Poste Italiane S.p.A. relativo all'applicazione delle tariffe agevolate per la spedizione dei prodotti editoriali nel periodo compreso dal 1* gennaio al 31 marzo 2010, e' pari alle tariffe stabilite, per l'anno 2010, per ciascuna tipologia di spedizione, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con il decreto del 21 ottobre 2010, recante ''Tariffe per le spedizioni di prodotti editoriali, ad esclusione dei libri spediti tramite pacchi, effettuate dai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46''. Alle medesime tariffe si rapportano anche i rimborsi dovuti per le spedizioni effettuate, dal 1* gennaio al 31 marzo 2010, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del citato decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46. Resta ferma l'applicazione delle tariffe piene, cui si rapportano i rimborsi in favore della societa' Poste Italiane S.p.A,. per il periodo compreso tra il 14 agosto ed il 3 1 dicembre 2009. I risparmi conseguiti dall'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo del presente comma, rispetto allo stanziamento accantonato nel bilanci o autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 10- sexies, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, da accertarsi con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Sottosegretario delegato, sono destinati ad integrare le risorse del Dipartimento per l'informazione e l'editoria per le finalita' di cui al comma 1, nonche' per le ulteriori politiche di sostegno e sviluppo del settore editoriale.
4. I rivenditori di quotidiani e periodici possono svolgere attivita' connesse all'erogazione di servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni mediante l'utilizzo di una rete telematica e per il tramite di un idoneo sistema informatico.
5. Il sistema informatico di cui al comma 4 deve: a) assicurare il collegamento in tempo reale con gli archivi delle Pubbliche Amministrazioni di cui al comma 4; b) garantire la sicurezza ed integrita' dei dati trasmessi; c) essere operativo su tutto il territorio nazionale.
6. Dallo svolgimento delle attivita' di cui al comma 4 non devono derivare oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 5 (Pubblicita' istituzionale).
1. Ai fini della tutela del pluralismo e dell'ottimizzazione della spesa pubblica per l'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa relativi alle campagne di comunicazione istituzionale promosse dalle amministrazioni centrali dello Stato, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consigli o fornisce, entro il 30 aprile di ogni anno, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione dei prezzi di acquisto effettuata dal Dipartimento stesso,tenuto conto delle informazioni e dei dati forniti dalle Amministrazioni entro il 31 gennaio di ogni anno.
2. Le amministrazioni centrali dello Stato procedono all'acquisto degli spazi di cui al comma 1 nel rispetto dei criteri forniti dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria e alle condizioni economiche previste dagli accordi quadro di cui all'articolo 11 della legge n. 150 del 2000. A tal fine, tenuto conto dell'interesse pubblico alla piu' estesa veicolazione ai cittadini delle informazioni di carattere istituzionale, le concessionarie di pubblicita' sono tenute ad applicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la tariffa basata sul costo unitario piu' basso applicato sul mercato al momento della stipula dell'accordo quadro, che viene rinnovato annualmente.
Art. 6 (Abrogazioni).
1. Sono abrogate le seguenti norme: a) l'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, a decorrere dal 1* gennaio 2013; b) gli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223; c) gli articoli 3, comma 2, lettera c) e 3, comma 3, lettera a) della legge 7 agosto 1990, n. 250; d) l'articolo 1, comma 458, della legge 23 dicembre 2005, n. 266''. (ASCA, IL FATTO QUOTIDIANO, FNSI,CDM))

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