Il Decreto Rilancio è legge: le 11 misure straordinarie per l'editoria

Dopo il voto del Senato, il Decreto Rilancio è diventato legge. E prevede alcune misure specifiche per l’editoria, che riepiloghiamo.

1. Credito imposta per investimenti pubblicitari al 50%. Vi rientrano anche le tv commerciali nazionali, che potrebbero a questo punto diventare le maggiori utilizzatrici delle assegnazioni.

2. Forfettizzazione delle rese dei giornali al 95%. Serve per sostenere l’editoria cartacea, sono escluse le riviste porngrafiche.

3. Credito d’imposta 8% per l’acquisto della carta dei giornali.

4. Bonus una tantum di 500 euro per edicole. Una novità assoluta, per colmare (in piccola parte) le spese sostenute durante l’emergenza (per le misure di sicurezza e sanificazione, per esempio).

5. Credito d’imposta al 30% per le testate digitali.

6. Procedure agevolate per pagamento contributi diretti editoria e differimento a fine anno del versamento del contributo previdenziale.

7. Riequilibrio finanziario dell’Inpgi e sospensione del suo commissariamento. Slitta iugno al 31 dicembre 2020 il termine entro cui l’Inpgi, l’istituto previdenziale dei giornalisti, deve trasmettere ai ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale che attesti l’esito delle iniziative di risanamento intraprese.

8. Contribuzione figurativa per giornalisti ammessi a cassa integrazione in deroga.

9. Proroga a fine 2021 delle convenzioni delle agenzie di stampa con Palazzo Chigi per l’acquisto di servizi giornalistici e informativi.

10. Contributo straordinario alle emittenti locali. Ammonta a 50 milioni di euro, motiva dai “servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19”. Viene erogato a beneficio delle emittenti radiotelevisive locali per l’anno 2020, a fronte della trasmissione di messaggi di comunicazione istituzionale relativi all’emergenza sanitaria all’interno dei propri spazi informativi.

11. Disposizioni in materia di tutela del diritto d’autore. E’ una norma anti-pirateria inserita durante il dibattito parlamentare.

C’è infine quella che molti hanno definito una norma “salva-Gazzetta del Mezzogiorno”, ma che certo non si limita a questo. In pratica “si modifica la norma sulla cessazione della testata consentendone l’acquisto da parte di una cooperativa giornalistica o di un consorzio tra giornalisti e lavoratori dell’editoria, anche in caso di fallimento dell’editore. Cooperativa o consorzio potranno essere autorizzati dal giudice delegato a stipulare un contratto di affitto dell’azienda per un periodo non superiore a sei mesi”.

Ultima modifica: Ven 17 Lug 2020