Le fonti giornalistiche vanno sempre tutelate, la sentenza della Cedu

«L'accesso ai dati telefonici di una giornalista, deciso dalle autorità giudiziarie nazionali per individuare l'autore di un reato, è una sicura violazione dell'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che assicura il diritto alla libertà di espressione, con particolare riguardo alla libertà di stampa.

Lo ha stabilito la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la sentenza Sedletska contro Ucraina depositata il 1° aprile. Il caso è significativo perché viene messo al riparo da ingerenze di ogni genere il sistema delle fonti dei giornalisti.

«Questo vuol dire che le autorità inquirenti non solo non possono chiedere al giornalista il nome della fonte, ma non possono neanche cercare di assumere indirettamente, con sequestro di materiale o intercettazioni, notizie per identificare le fonti». Una sentenza che certamente fa scuola, anche in mezzo oggi alle polemiche sulle intercettazioni ai giornalisti italiani che si occupavano dei migranti dalla Libia.

Ultima modifica: Mer 7 Apr 2021

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