Pensioni: è stato esteso il "cumulo gratuito". E per i giornalisti...

Legge di bilancio 2017: cumulo gratuito esteso anche alle casse dei professionisti - si potrà chiedere la pensione senza la ricongiunzione onerosa - cosa cambia per i Giornalisti...

La legge di stabilità per il 2017 ha introdotto tra le misure previdenziali, il cosiddetto cumulo gratuito della contribuzione. «Si tratta di una misura che l’Inpgi chiedeva fin dal 2008– ha commentato Marina Macelloni, Presidente Inpgi (nella foto) -per poter tutelare tutti i colleghi con contribuzioni maturate presso l’Enpals, l’Inpdap o l’Inpgi 2 che finora non erano compresi nella legge Vigorelli che assicura il cumulo gratuito solo per le contribuzioni Inpgi e Inps".

Dall’INPGI precisano che il provvedimento non comporterà oneri aggiuntivi per la Cassa dei giornalisti né delibere di attuazione da parte del Consiglio di amministrazione. A chiarimento delle numerose interpretazioni della norma circolate in questi giorni l’Istituto ha predisposto una nota tecnica corredata da qualche esempio che potrà aiutare i colleghi a meglio comprendere le disposizioni. Per maggiori approfondimenti rimandiamo al sito dell’INPGI.

La norma del 2013 consentiva ai lavoratori dipendenti iscritti all’INPS (tutte le gestioni, comprese quelle ex Enpals ed Ex INPDAP) ed all’INPGI-1 di totalizzare, ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia, le proprie posizioni assicurative, mantenendo il sistema di calcolo vigente in ogni gestione interessata, senza obbligo di applicazione del meno favorevole calcolo contributivo.

Con il disegno di legge di Stabilità per l’anno 2017, il Governo ha inizialmente proposto soltanto l’estensione del predetto cumulo gratuito alle pensioni di vecchiaia anticipata (pensioni di anzianità), ma un emendamento approvato in sede di iter parlamentare ha ampliato il campo di applicazione anche ai regimi previdenziali per i liberi professionisti. Sono ora ricomprese, quindi, anche la Gestione separata INPGI e tutte le altre Casse dei liberi professionisti. Anche in questo caso, come già previsto per le pensioni di vecchiaia, gli interessati dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla “riforma Fornero”, per le pensioni di anzianità attualmente sono richiesti 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini, un anno in meno per le donne (art. 24 comma 10 D.L. 201/2011).

Pertanto, a decorrere dal 2017, si potrà richiedere la pensione di anzianità senza dover effettuare necessariamente la ricongiunzione onerosa, nei casi in cui dalla somma dei diversi periodi contributivi versati in enti diversi risulti perfezionato il requisito contributivo di circa 43 anni di contributi.

Un lavoratore che abbia 10 anni di contributi INPS, 15 nell’ex INPDAP e altri 13 anni all’INPGI-1 ed altri 5 anni all’INPGI-2 (o in altra Cassa), totalizzando complessivamente 43 anni di contribuzione, potrà richiedere all’ente dove risulta da ultimo iscritto la liquidazione di una pensione mediante cumulo gratuito. Una volta effettuata l’istruttoria, mediante scambio di dati tra i vari enti interessati, ogni gestione calcolerà ed assegnerà la quota di pensione di propria competenza.

Il pagamento delle singole quote di pensione – come già avviene per la procedura di totalizzazione - sarà effettuato unicamente dall’INPS, come fosse un’unica pensione. Gli enti interessati rimborsano poi all’INPS le quote di pensione pagate per loro conto.

La nuova normativa sul “cumulo gratuito” prevede che – entro il 2017 - i lavoratori che abbiano in corso una pratica di ricongiunzione onerosa ai sensi della legge n. 29/1979, sempreché per la stessa non sia intervenuto l’integrale pagamento dell’onere, possano rinunciarvi, con restituzione di quanto già versato. Sarebbe bene, in ogni caso, che gli interessati valutino bene gli effetti (costo/beneficio) di tale rinuncia. Infatti, sebbene con il cumulo gratuito si possa ottenere ugualmente il trattamento pensionistico, ai fini del calcolo – ancorché retributivo – ogni gestione considera separatamente solo le proprie contribuzioni. Pertanto, le contribuzioni riferite ad inizi di carriera, con retribuzioni non particolarmente interessanti, potrebbero portare anche all’attribuzione di quote di pensione molto esigue, cosa che non avverrebbe invece in caso di ricongiunzione.

Nel caso di ricongiunzione onerosa la contribuzione viene accentrata in un unico ente, ottenendo così il massimo profitto dai primi anni di assicurazione. Infatti, tali annualità sono computate nella pensione in base alle retribuzioni riferite agli ultimi anni di carriera, in genere più elevate.

Tale accentramento in un unico ente consente, peraltro, di utilizzare i requisiti di accesso alla pensione vigenti in quel regime previdenziale, eventualmente più favorevoli rispetto al sistema generale. Questo è il caso dei giornalisti iscritti all’INPGI che - in base ai requisiti fissati dalla riforma recentemente varata dal Consiglio di Amministrazione, attualmente al vaglio dei ministeri vigilanti – possono accedere al trattamento pensionistico con un requisito pari ad almeno 57 anni di età e 35 anni di contribuzione collocati entro il 31/12/2016, oppure a 62 anni di età con 38 anni di contributi nel 2017, 39 anni nel 2018 e, a regime, 40 anni dal 2019.

Per i giornalisti restano comunque in vigore:

A. le disposizioni di cumulo dei periodi contributivi previsti dalla legge Vigorelli (art. 3 della legge 1122/55), che consente il cumulo tra l’AGO – Assicurazione Generale Obbligatoria (Fondo lavoratori dipendenti e gestioni Artigiani, Commercianti e Coltivatori diretti INPS) e l’INPGI-1. Tale norma prevede che – una volta perfezionati i requisiti contributivi - la pensione di vecchiaia o di anzianità - sia ripartita tra i due enti in ragione dei contributi versati in ognuno di essi. La domanda va presentata all’ente di ultima iscrizione, che provvede all’istruttoria della pratica con l’altro ente. Per il pagamento, contrariamente a quanto avviene con il “cumulo gratuito”, ogni ente provvede al versamento mensile della quota di propria competenza;
B. le disposizioni sulla “totalizzazione” di cui al Decreto legislativo n. 42/2006; comporta lo stesso procedimento previsto per il “cumulo gratuito” ma tutte le quote di pensione sono calcolate con il meno favorevole sistema contributivo. La pensione di vecchiaia decorre 18 mesi dopo che siano stati raggiunti 65 anni e 7 mesi di età e 20 anni di contribuzione complessiva; mentre la pensione di anzianità decorre 21 mesi dopo che siano stati raggiunti 40 anni e 7 mesi di contribuzione complessiva, a prescindere dall’età anagrafica.

Ultima modifica: Gio 16 Feb 2017