Le nuove regole dell'Inpgi: come cambiano pensioni e indennità di disoccupazione.

Il nuovo regolamento INPGI entrato in vigore il 21 febbraio 2017, in seguito all’approvazione da parte dei ministeri vigilanti, prevede innanzitutto la modifica dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia. Nel triennio 2017–2019, l’età anagrafica richiesta salirà fino a 66 e 7 mesi...

Contemporaneamente l’età di accesso alla pensione d’anzianità viene innalzata e, nel 2019, sarà portata a 40 di contribuzione con 62 anni di età, un requisito non facile da raggiungere poiché significherebbe aver iniziato la contribuzione a 22 anni. I giornalisti già iscritti all’INPGI alla data del 31 dicembre 2016 godranno però, ai fini del calcolo della pensione del precedente sistema retributivo.

Per le contribuzioni successive al 1° gennaio 2017 la pensione sarà calcolata col sistema contributivo, come già avviene per l’INPGI2. Chi, alla data del 31 dicembre 2016, ha già maturato i requisiti previsti dalla normativa previgente per l’accesso ad un qualunque trattamento di pensione, comunque potrà continuare ad accedere ai trattamenti pensionistici in qualsiasi momento.

Viene inoltre istituito un contributo aggiuntivo di disoccupazione dell’1,4% (da febbraio 2017) per i rapporti a termine, a carico del datore di lavoro, riferito ai soli rapporti di lavoro a tempo determinato instaurati per causali diverse dalla sostituzione di personale temporaneamente assente. Introdotto poi un contributo straordinario di partecipazione al riequilibrio finanziario della Gestione previdenziale applicato, in via temporanea per la durata di 3 anni, alle pensioni superiori a Euro 37.999,99 (lordi annui). Il contributo sale progressivamente dall’1% al 20%. Da una tabella diffusa dall’INPGI si può comprendere come l’impatto del contributo passi da pochi euro al mese a oltre 300 per le pensioni più elevate.

Di rilievo anche le modifiche ai trattamenti di disoccupazione. Per i rapporti di lavoro cessati dal 21 febbraio 2017 l’indennità intera al 100% sarà corrisposta per i primi 180 giorni. Successivamente l’indennità sarà ridotta del 5% mensile dal 181° giorno al 450° giorno e del 50% dal 451° giorno al 720° giorno. Potranno continuare a percepire l’indennità di disoccupazione calcolata con le regole precedenti quanti hanno già in corso un trattamento di disoccupazione alla data del 21 febbraio 2017 oppure hanno cessato il rapporto di lavoro entro la data del 20 febbraio 2017.

Per i dipendenti di aziende in crisi, fallite, in liquidazione o che abbiano ceduto un ramo d’azienda con rapporto di lavoro cessato dal 21 febbraio 2017, fermo restando l’accredito della contribuzione figurativa per un massimo di 12 mesi nei primi 360 giorni di trattamento di disoccupazione, viene eliminata la maggior contribuzione figurativa.

Sul sito dell’INPGI è stata già pubblicata una relazione tecnica illustrativa a cui è opportuno fare riferimento.

Il processo di revisione del sistema pensionistico dell’INPGI proseguirà nei prossimi mesi in cui sono attesi i decreti attuativi del 4° comma dell’art. 2 della Legge 198/2016 sui prepensionamenti per i giornalisti che saranno progressivamente resi conformi alla normativa generale del sistema pensionistico, con l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata (di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico, e la revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti.

Ultima modifica: Dom 26 Feb 2017