Legge sull'editoria: le anticipazioni dei due nuovi decreti di attuazione

Nella riunione del 5 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato in via
definitiva due decreti legislativi di attuazione della legge sull'editoria (L.198/2016). I testi non sono ancora noti e alcune fonti indicano che sarebberostati approvati "salvo intese" per cui saranno resi noti solo nei prossimi giorni.

Il decreto legislativo "Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici" detta norme sul sostegno
pubblico alla stampa e in particolare a quella locale, a quanto riferisce Palazzo Chigi, attraverso il Fondo unico per il pluralismo e l’innovazione dell’
informazione, costituito con la legge di stabilità 2016.

Possono essere destinatarie dei contributi all’editoria le imprese editrici costituite nella forma di:

a) cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici;
b) imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti senza fini
di lucro, limitatamente ad un periodo transitorio di cinque anni dall’entrata in vigore della legge di delega;
c) enti senza fini di lucro ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale è interamente detenuto da tali enti;
d) imprese editrici che editano quotidiani e periodici espressione di
minoranze linguistiche;
e) imprese editrici, enti ed associazioni che editano periodici per non vedenti e ipovedenti;
f) associazioni dei consumatori che editano periodici in materia di tutela del consumatore, iscritte nell’elenco istituito dal Codice del consumo;
g) imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all’estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all’estero.

Sono invece espressamente escluse le imprese editoriali quotate in Borsa, le imprese editrici di organi d’informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, nonché le pubblicazioni specialistiche. Per alcune tipologie di imprese editrici si riduce inoltre il limite dei cinque anni di costituzione dell’impresa e di pubblicazione della testata, portandolo a due, e si consente perciò l’accesso ai contributi a nuoveiniziative editoriali.

Per quanto riguarda i criteri di calcolo dei contributi i contributi sono calcolati in parte come rimborso di costi e in parte in base al numero di copie vendute. Vengono riconosciuti in percentuale più alta i costi connessi all’edizione digitale, al fine di sostenere la transizione dalla carta al web. Si prevedono parametri diversi a seconda del numero di copie vendute e si introduce un limite massimo al contributo, che non potrà in ogni caso superare il 50% dei ricavi conseguiti nell’anno di riferimento.

Le pubblicazioni espressione di minoranze linguistiche possono accedere ai contributi anche se le imprese non sono costituite nelle forma di cooperative o di soggetti senza scopo di lucro e sono sottratte al tetto del 50% dei ricavi; l’editoria speciale per non vedenti o ipovedenti, per la quale si rivede però largamente, sulla base dell’esperienza trascorsa, il meccanismo di calcolo dei contributi; i periodici delle associazioni dei consumatori.

Riguardo alle modalità di erogazione, si prevedono due rate pari al 50 per cento del contributo erogato nell’anno precedente con la seconda rata a saldo.
Qualora l’impresa che ha beneficiato dell’anticipo non risulti in possesso di tutti i requisiti previsti, essa deve restituire quanto percepito.

Un secondo atteso decreto riguarda la "Revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti". Confermate le
competenze in materia di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale continua (aggiornamento professionale).

Al Consiglio spettano quindi la promozione, il coordinamento e l’autorizzazione dell’attività di formazione professionale continua svolta dagli Ordini regionali, al fine di assicurare criteri uniformi e livelli qualitativi omogenei su tutto il territorio nazionale e un esercizio professionale rispondente agli interessi della collettività e ai principi stabiliti dall’articolo 21 della Costituzione; il numero massimo dei componenti del Consiglio nazionale, che non può essere superiore a 60 di cui due terzi giornalisti professionisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute, e un terzo pubblicisti, tra i quali almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche
riconosciute, purché titolari di una posizione previdenziale attiva presso l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani; l’adeguamento del
sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale.
Su quest'ultimo punto - che nelle settimane passate aveva causato numerose valutazioni contrastanti - si attende in particolare il testo finale.

Ultima modifica: Sab 6 Mag 2017

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