Esiste ancora la par condicio? Parte 2: i casi di Orietta Berti e Vasco Rossi

(seconda parte - leggi qui la prima)

Se le previsioni della legge n. 28/2000 non possono essere mutuate per le piattaforme online, queste secondo l’AGCOM dovrebbero ove possibile uniformarsi ai principi che animano il dettato normativo. A tal proposito si segnalano le “Linee guida per la parità di accesso alle piattaforme online durante la campagna elettorale per le elezioni politiche 2018”, le quali costituiscono un intervento di autoregolamentazione promosso dall’Autorità nell’ambito del Tavolo Tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali.

Tale Tavolo è stato istituito al fine di favorire e promuovere l’adozione condivisa di modalità appropriate di intervento nel contrasto ai fenomeni di disinformazione e lesione del pluralismo informativo online. Tra i vari aspetti, l’Autorità raccomanda un rafforzamento delle iniziative di fact-checking. La diffusione di notizie false o la disinformazione possono infatti essere abilmente sfruttate a fini di propaganda politica, alterando il confronto tra i candidati.

Altro aspetto meritevole di attenzione concerne l’effettività delle sanzioni previste dalla legge n. 28/2000. L’Autorità ha il compito di monitorare il rispetto delle previsioni in tema di par condicio e può attivare eventuali procedimenti sanzionatori d’ufficio o su istanza di parte. In caso di violazione, si prevedono forme graduate di sanzione: quando è possibile si fa riferimento alla programmazione di trasmissioni a carattere compensativo, altrimenti alla sospensione della trasmissione dell’emittente per un periodo massimo di 30 giorni. Residuale è il ricorso alla sanzione amministrativa pecuniaria, sebbene sia indubbiamente la più efficace – in termini di deterrenza – soprattutto in prossimità del voto, quando eventuali misure di carattere compensativo non sarebbero più temporalmente possibili.

Tra i casi recenti valutati dall’AGCOM in riferimento al periodo pre-elettorale in corso, si può segnalare quello che ha riguardato Orietta Berti e il suo intervento alla trasmissione “Un giorno da pecora” andata in onda su Radio 1 il 12 gennaio 2018, nell’ambito della quale la cantante ha dichiarato la propria intenzione di voto nei confronti del Movimento 5 Stelle, in violazione del divieto di cui all’art. 5 della legge n. 28/2000.

La vicenda è balzata alle cronache per l’esposto all’AGCOM del deputato Pd Sergio Boccadutri. Molti hanno ironizzato sull’accaduto, ragionando sulle paure del PD e sulla capacità di Orietta Berti di influenzare gli elettori. La vicenda non ha comunque portato all’applicazione di alcuna sanzione. Nel provvedimento di archiviazione dell’AGCOM si legge che la RAI ha dichiarato che «[a] conferma del rispetto dei principi sopra indicati, nella trasmissione del 16 gennaio i due conduttori [del programma “Un giorno da pecora”, ndr] hanno, pur sempre seguendo il linguaggio ironico proprio del programma, più volte ribadito l’attenzione al pluralismo in tale fase e l’impegno ad attenersi con particolare rigore alte disposizioni in materia di par condicio e, dunque, anche ad evitare dichiarazioni di voto».

Insomma i simpatici conduttori hanno detto nel loro modo scanzonato che si adegueranno per il futuro alle previsioni in tema di par condicio e tutto è stato archiviato. Chissà se qualche fan di Orietta Berti non abbia nel frattempo deciso di votare il Movimento 5 Stelle conoscendo oggi le sue intenzioni di voto!

L’AGCOM è invece intervenuta in modo più severo nei confronti del sindaco PD del Comune di Modena Gian Carlo Muzzarelli, che ha conferito la cittadinanza onoraria a Vasco Rossi il 17 gennaio 2018. L’AGCOM ha sanzionato il Comune per violazione della par condicio, poiché sul sito web istituzionale era stata pubblicata la notizia dell’evento riportando anche foto che ritraevano il sindaco di Modena. In questo caso ad essere violata è la previsione dell’art. 9 della legge n. 28/2000 in tema di comunicazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni, la cui ratio è ricondotta alla necessità di evitare il rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell’amministrazione e dei suoi organi titolari (sulla ratio del divieto si veda Corte cost. sent. n. 502/2000).

Tale previsione in vero non fa riferimento alla comunicazione istituzionale su siti internet, ma sul punto l’AGCOM ha richiamato anche la normativa generale in tema di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, la quale si riferisce ad attività di comunicazione esterna resa “attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa” (art. 1, comma 4, l. n. 150/2000).
L’AGCOM ha dunque obbligato il Comune di Modena, a titolo di sanzione, a pubblicare, per quindici giorni, sul proprio sito web un messaggio contenente l’indicazione di non aver rispettato quanto previsto dalla legge in tema di par condicio. Per l’AGCOM non ricorre infatti il requisito dell’indispensabilità né l’indifferibilità delle attività ai fini dell’efficace assolvimento delle funzioni proprie dell’ente. Pur nella consapevolezza che sanzioni più rigide non sarebbero opportune, viene da chiedersi quale sia l’efficacia della medesima. Forse il cittadino-elettorale leggendo sul sito internet che il Comune e il suo sindaco hanno violato l’obbligo penalizzeranno in sede di voto lo schieramento politico a cui aderisce il sindaco? Al contrario probabilmente i fan di Vasco Rossi saranno felici dell’iniziativa del sindaco... ma voteranno il PD per questo? ( 2 - continua )

Ultima modifica: Sab 24 Feb 2018