Ordine dei Giornalisti: cosa cambia nei Consigli (nazionale e regionali)

L’atteso decreto legislativo di attuazione della legge 198/2016, che ha delegato il Governo a rivedere attribuzioni e composizione del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, è stato approvato dal Consiglio dei ministri venerdì 10 marzo. Il testo è ora all’attenzione delle commissioni parlamentari per i prescritti pareri per cui si attende venga rispettato il termine del 15 maggio 2017 per l’emanazione definitiva del provvedimento...

Diventa quindi probabile che prima dell’estate i giornalisti italiani si rechino alle urne per scegliere i propri rappresentanti nei Consigli regionali (per i quali nulla è cambiato con al nuova legge) e nel Consiglio Nazionale. Quest’ultimo sarà molto diverso dall’attuale: 60 membri, 40 professionisti e 20 pubblicisti. La loro scelta non sarà semplicissima, per quanto avvenga sotto le note norme elettorali dettate dalla legge 69/1963.

In primo luogo dovrà essere risolto il problema delle minoranze con un regolamento che il Consiglio (probabilmente l’attuale in proroga fino al 30 giugno) dovrà adottare. A seconda di come verrà affrontato questo tema i pubblicisti saranno uno per regione mentre i professionisti, oltre a un consigliere per regione, potranno eleggere altri 20 (o 19 a seconda del modello adottato per le minoranze) consiglieri secondo un complesso meccanismo che premia gli Ordini con più di 1.500 iscritti. Il quarto comma dell’art.1 del decreto, infatti, assegna agli “Ordini regionali e interregionali con un numero di iscritti pari o superiore a 1.000” un altro consigliere nazionale “ogni 1.000 giornalisti professionisti eccedenti tale numero o frazione di 1.000 superiore alla metà”. Da primi calcoli sembra che solo 4 regioni (Lombardia, Lazio, Campania e Emilia-Romagna) potranno contare su più seggi.

Importante (art. 3 del decreto) l’inserimento nella legge istitutiva di un art. 20-bis (Attribuzioni del Consiglio nazionale in materia di formazione) che accoglie le funzioni già stabilite nel primo triennio formativo. Il testo spiega che “a garanzia del conseguimento di livelli di formazione uniformi sul territorio nazionale e di elevata qualità per un esercizio professionale rispondente agli interessi della collettività e ai principi di cui all’articolo 21 della Costituzione” il Consiglio nazionale promuoverà, coordinerà e autorizzerà l’attività di formazione professionale continua svolta dagli Ordini regionali stabilendo i requisiti e i titoli di cui devono essere in possesso i soggetti terzi che intendono essere autorizzati allo svolgimento dell’attività di formazione professionale continua a favore degli iscritti agli albi, previo parere vincolante del Ministro di Giustizia. Individuerà inoltre gli standard minimi dei contenuti formativi e deontologici degli eventi e delle iniziative che concorrono al programma formativo stabilendo altresì parametri oggettivi e predeterminati ai fini della valutazione dell’attività formativa proposta e della conseguente determinazione dei crediti da parte degli Ordini regionali verificando i piani di offerta formativa predisposti dagli Ordini regionali.

Il Consiglio nazionale deciderà anche le modalità per l’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento degli iscritti all’Albo per la gestione e l’organizzazione dell’attività di formazione a cura degli Ordini regionali e dei soggetti terzi.
Parallelamente il Consiglio nazionale promuoverà la formazione finalizzata all’accesso alla professione giornalistica attraverso l’autorizzazione di apposite scuole, come sedi idonee allo svolgimento della pratica giornalistica. Il Consiglio dovrà quindi impostare i criteri di queste scuole compresa la vigilanza su di esse.

Ultima modifica: Dom 12 Mar 2017

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