Regolamento UCSI

Regolamento UCSI (Caserta 27 gennaio 2012, con modifiche al 31 maggio 2014)

Articolo 1 – I Soci

1.1 L’associazione alle UCSI regionali e contestualmente all’UCSI nazionale dei giornalisti professionisti e pubblicisti, ai sensi dell’art. 5.2 dello Statuto, si perfeziona attraverso la sottoscrizione di una domanda, anche in forma telematica, nella quale si dichiara l’accettazione dello Statuto e delle sue finalità, e il pagamento della quota annuale. L’associazione all’UCSI raccolta con modalità diverse, al fine di garantire l’ottenimento delle informazioni e delle dichiarazioni necessarie, deve utilizzare i moduli resi disponibili sul sito UCSI. I dati raccolti in forma non telematica devono obbligatoriamente essere inseriti nel sito a cura di chi li ha raccolti. La domanda deve ricevere risposta entro 60 giorni da parte del Consiglio direttivo regionale, che può deliberare anche attraverso consultazione telematica. Trascorsi i 60 giorni la domanda si intende accolta. Eventuali rifiuti devono essere motivati.

1.2 Gli aspiranti soci che non siano iscritti all’Ordine dei giornalisti e che svolgono una attività professionale nel campo dell’informazione, della comunicazione pubblica o privata, o attività di ricerca o formazione a queste collegate dovranno inoltre allegare alla domanda – secondo le medesime modalità previste al comma precedente – una dichiarazione sottoscritta nella quale si descriva il carattere dell’attività svolta. Il Consiglio direttivo regionale valuterà se la qualità e la quantità del lavoro informativo svolto abbiano manifestato carattere professionalizzante. Tale dichiarazione deve essere rinnovata ogni quattro anni; deve essere conservata agli atti e sottoposta all’esame del Collegio dei garanti in caso di controversia.

1.3 La qualifica di Socio dell’UCSI è operativa dal momento dell’accettazione della domanda proposta e del versamento della quota sociale. L’associazione a una UCSI regionale comporta l’automatica associazione all’UCSI nazionale ed è ad essa indissolubilmente connessa.

1.4 In caso di mancato pagamento della quota entro il 30 giugno di ogni anno la qualifica di Socio resta automaticamente sospesa e può essere riattivata a seguito del pagamento senza altre formalità per un periodo di 24 mesi.

1.4 bis Le quote eventualmente raccolte dalle sezioni provinciali o diocesane devono essere versate all’UCSI regionale, che provvederà, con delibera del Consiglio direttivo regionale, a destinare una quota proporzionalmente agli iscritti alle sezioni provinciali o diocesane di appartenenza.

1.5 Può essere motivatamente escluso, per delibera del Consiglio direttivo regionale, il Socio:

a)      che danneggia in qualunque modo moralmente o materialmente l’Unione;

b)      che non osserva le disposizioni del presente statuto oppure le deliberazioni adottate dagli organi dell’Unione.

1.6 Il Socio escluso può presentare ricorso al Collegio dei garanti regionale, se esistente, e anche in seconda istanza al Collegio dei garanti nazionale.

1.7 I Soci che entro il 30 novembre non abbiano fatto pervenire lettera di dimissioni si intendono confermati ed impegnati al versamento della quota sociale dell’anno successivo.

1.8 La segreteria nazionale dell’UCSI metterà a disposizione strumenti telematici che consentano la regolarità delle operazioni di cui ai punti precedenti, compreso il tesseramento. Con delibera del Consiglio nazionale, potrà essere stabilita l’obbligatorietà esclusiva di tali strumenti e le modalità del loro funzionamento.

 

Articolo 2 – Il Congresso

2.1 Il Congresso ordinario e/o straordinario è normalmente convocato dal Presidente e con almeno sessanta giorni di preavviso. La convocazione viene inviata ai Presidenti regionali, ai membri della Giunta esecutiva nazionale, del Consiglio nazionale, del Collegio dei garanti, del Collegio dei revisori dei conti, anche per via telematica, e deve contenere l’ordine del giorno.

2.2 Ha diritto di parola ma non di voto il Consulente ecclesiastico nazionale. Hanno diritto di parola ma non di voto, salvo siano delegati, i Presidenti regionali eletti e uscenti, i membri uscenti della Giunta esecutiva nazionale, del Consiglio nazionale, del Collegio dei garanti e del Collegio dei revisori dei conti.

2.3 Tutti i soci possono assistere senza diritto di parola.

2.4 All’inizio dei lavori il Congresso elegge tra i delegati il proprio Presidente, due Vice Presidenti e due Segretari, incaricati di redigere il verbale e di raccogliere gli atti congressuali.

2.5 Il Congresso elegge altresì a scrutinio palese, su proposta del Presidente, la Commissione verifica poteri, composta da tre delegati, ed il Seggio elettorale, composto anch’esso da tre delegati. I membri del Seggio elettorale non possono candidarsi.

2.6 La Commissione verifica poteri esamina la documentazione relativa alla elezione dei delegati al Congresso eletti dalle Assemblee regionali, rende pubblici i relativi elenchi e dichiara la validità del Congresso qualora siano presenti delegati in rappresentanza di almeno un terzo dei soci iscritti all’Unione. La verifica del numero legale viene effettuata all’inizio della riunione. La Commissione verifica poteri rende inoltre pubblico l’elenco dei Presidenti regionali in carica pro tempore.

2.7 Il delegato assente al Congresso viene automaticamente sostituito dal primo dei non eletti e non può rilasciare delega.

2.8 Le deliberazioni del Congresso ordinario sono approvate a maggioranza semplice.

2.9 Le deliberazioni per la modifica dello Statuto del Congresso straordinario devono essere approvate da un numero di delegati pari almeno ai due terzi degli aventi diritto registrati al Congresso.

2.10 I lavori del Congresso ordinario si aprono con la relazione del Presidente, cui seguono le relazioni del Segretario, del Tesoriere e dei Presidenti del Collegio dei garanti e del Collegio dei revisori dei conti.

2.11 Successivamente il Congresso discute e approva le linee strategiche dell’attività dell’Unione. Il dibattito, su decisione del Consiglio nazionale, può assumere la forma di convegno pubblico, anche con la partecipazione di elementi esterni all’Unione.

2.12 Il Seggio elettorale si insedia, su proposta del presidente del Congresso, in relazione all’andamento dei lavori.

2.13 Al termine del dibattito il Congresso procede alla elezione a scrutinio segreto delle cariche sociali.

2.14 Per la elezione del Presidente e del Vicepresidente, si vota a scrutinio segreto su liste ciascuna indicante i nomi dei candidati alle due cariche per ciascuno specificate. Ciascuna lista deve essere presentata dalla firma di almeno dieci delegati. Sono ammesse le candidature di tutti i Soci in regola. Il Seggio elettorale procede alla proclamazione se la lista riceve almeno la metà più uno dei voti degli aventi diritto registrati al Congresso. Nel caso di mancato raggiungimento del quorum, alla seconda votazione vince la lista che ottiene più voti. In caso di parità si procede a nuova votazione.

2.15 Per la elezione dei Consiglieri nazionali, si vota a scrutinio segreto su una lista unica in cui possono essere iscritti tutti i Soci in regola. Si scelgono al massimo 9 nomi; il Seggio elettorale procede alla proclamazione dei primi 15.

2.16 Per la elezione del Collegio dei garanti, si vota a scrutinio segreto su una lista unica in cui possono essere iscritti tutti i Soci in regola. Si scelgono al massimo 2 nominativi; il Seggio elettorale procede alla proclamazione dei primi 3. Il primo eletto, salvo rinuncia, assume la carica di Presidente del Collegio dei garanti. In caso di dimissioni o impossibilità a continuare il mandato subentra il primo non eletto.

2.17 Per la elezione del Collegio dei revisori dei conti, si vota a scrutinio segreto su una lista unica in cui possono essere iscritti tutti i Soci in regola. Si scelgono al massimo 3 nomi; il Seggio elettorale procede alla proclamazione dei primi 5. Il primo eletto, salvo rinuncia, assume la carica di Presidente del Collegio dei revisori dei conti; i due successivi sono nominati membri effettivi, i due ulteriori membri supplenti. In caso di dimissioni o impossibilità a continuare il mandato subentra il primo non eletto.

2.18 Non è ammessa la candidatura in più di una delle liste dei candidati di cui al presente articolo. Nel caso di presenza in più liste di candidati, prima delle votazioni la Commissione verifica poteri chiede al candidato di optare per una sola lista. Se l’opzione non viene espressa le candidature sono cancellate dalle liste che le contengono. I voti espressi a candidati non presenti nelle rispettive liste sono dispersi.

2.19 La prima riunione del Consiglio nazionale eletto è automaticamente convocata al termine del Congresso nazionale.

 

Articolo 3 – Il Consiglio nazionale

3.1 Qualora nel corso del quadriennio una Assemblea regionale sostituisca il Presidente regionale, questi subentra al precedente nel Consiglio nazionale.

3.2 Nel caso di dimissioni o assenza ingiustificata per la terza volta consecutiva di uno dei Consiglieri nazionali di cui ai punti b) dell’articolo 11 dello Statuto subentra il primo eletto successivo. La verifica della regolarità di tali avvicendamenti è compito del Consiglio dei garanti, cui spetta proclamarne l’esito su richiesta della Giunta esecutiva.

3.3 I consiglieri subentranti terminano il loro mandato quando lo avrebbero terminato i subentrati.

3.4 In caso di parità di voti subentra il Socio anagraficamente più giovane.

3.5 Le delibere vengono approvate per alzata di mano a maggioranza semplice. Lo scrutinio segreto può essere richiesto da almeno un quarto dei presenti.

3.6 Il Consiglio nazionale, convocato dal Presidente nazionale secondo le norme di cui all’articolo 12, commi 3 e 4, dello Statuto, può deliberare in prima convocazione se all’inizio della riunione è presente almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, che può seguire la prima anche di una sola ora, è necessaria e sufficiente la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.

3.7 Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti del Collegio dei garanti e del Collegio dei revisori dei conti.

3.8 I Consiglieri di cui al punto b) art. 11 dello Statuto nell’impossibilità di partecipare possono delegare altro Consigliere; ciascuno non può ricevere più di una delega. I Presidenti regionali impossibilitati a partecipare possono rilasciare delega ad altro membro del Consiglio direttivo regionale. I delegati hanno diritto di voto.

 

Articolo 4 – La Giunta esecutiva

4.1 La Giunta esecutiva si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma ogni tre mesi. La convocazione deve avvenire con almeno sette giorni di preavviso, anche in forma telematica. In caso di necessità le decisioni della Giunta esecutiva possono essere prese anche attraverso consultazione telematica.

4.2 Il Segretario è responsabile della verbalizzazione delle riunioni della Giunta esecutiva e del Consiglio nazionale.

4.3 Nel caso di dimissioni, impedimento o prolungata assenza di un Membro della Giunta esecutiva il Presidente può motivatamente proporre al Consiglio nazionale la sua sostituzione.

 

Articolo 5 – Le UCSI regionali

5.1 Laeventuale costituzione legale dell’UCSI regionale deve essere decisa dalla Assemblea regionale dei Soci, che affida il mandato al Presidente regionale. La decisione viene comunicata alla Giunta esecutiva nazionale, che delega un proprio rappresentante ad intervenire all’atto della costituzione. La costituzione deve avvenire in piena coerenza con lo Statuto nazionale e con il presente Regolamento.

5.2 Le UCSI regionali che non decidono di procedere alla propria costituzione legale devono comunque uniformare la propria attività e le proprie regole di funzionamento interno, per quanto applicabili, alla bozza di Statuto dell’UCSI regionale approvata dal Consiglio nazionale dell’Unione, con esclusione della presenza a livello regionale del Collegio dei garanti e del Collegio dei revisori dei conti.

 

Articolo 6 – Le Assemblee regionali dei Soci

6.1 Le Assemblee regionali dei Soci iscritti all’UCSI, in conformità ai loro Statuti, devono essere convocate dal Presidente regionale in ciascuna Regione almeno ogni quattro anni, e comunque nel periodo compreso tra la convocazione formale del Congresso nazionale e il trentesimo giorno precedente la data di svolgimento il Congresso stesso, per l’elezione dei delegati al Congresso nazionale e, ordinariamente, per il rinnovo delle cariche regionali.

6.2 Hanno diritto elettorale attivo e passivo tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative. Sono ammessi al voto i Soci già iscritti almeno 180 giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea regionale e che risultino in regola con il pagamento delle quote sociali.

6.3 Nelle votazioni alla Assemblea regionale non sono ammesse deleghe.

6.4 I Presidenti regionali, o in caso di loro impedimento i Vice Presidenti o altro membro della Giunta regionale, avuta notizia della convocazione del Congresso convocano l’Assemblea regionale, anche in forma soltanto telematica, con almeno dieci giorni di preavviso, ponendo all’ordine del giorno la nomina dei delegati regionali al Congresso. L’adesione dei Soci può essere completata in apertura di assemblea, ma non può continuare dopo l’elezione dei delegati e fino al successivo Congresso nazionale. Qualora siano trascorsi almeno quaranta mesi dalla elezione delle cariche regionali, o in caso di dimissioni, decadenza o altre necessità, il Presidente regionale è tenuto a mettere all’ordine del giorno della Assemblea regionale il rinnovo delle cariche sociali regionali. Della convocazione dell’Assemblea viene data comunicazione alla Giunta esecutiva nazionale che può delegare un membro della Giunta esecutiva nazionale a intervenire.

6.5 I delegati al Congresso vengono eletti in ragione di uno per ogni venti Soci regionali o frazioni superiori a dieci, su una lista unica. Si esprimono meno dei due terzi delle scelte di voto sul numero dei delegati che risultano da eleggere alla data dell’Assemblea.

6.6 Qualora la Giunta esecutiva nazionale abbia notizia di impedimento alla convocazione dell’Assemblea regionale precongressuale, può nominare un Commissario regionale ad acta per la convocazione dell’Assemblea stessa.

6.7 La mancata convocazione dell’Assemblea regionale in tempo utile per la nomina dei delegati al Congresso determina l’automatica decadenza di tutte le cariche della regione e la nomina di un Commissario regionale da parte del Consiglio nazionale.

6.8 Entro il termine stabilito dal Consiglio nazionale, precedente la convocazione del Congresso nazionale, i Segretari regionali sono tenuti a comunicare al Segretario nazionale l’elenco dei Soci in regola e il verbale dell’Assemblea regionale con i nomi degli eletti alle cariche regionali e dei delegati al Congresso nazionale. La comunicazione può avvenire anche in forma telematica. Il Tesoriere regionale nello stesso termine è tenuto a versare la parte delle quote di adesione dei Soci spettanti all’Unione nazionale.

 

Articolo 7 – Incarichi regionali

7.1 L’Assemblea regionale elegge direttamente i membri del Consiglio Direttivo regionale, da un minimo di 5 a un massimo di 9, esprimendo non più dei due terzi, approssimati per eccesso, dei voti rispetto ai consiglieri da eleggere.

7.2 Il Consiglio direttivo regionale così eletto è collegialmente responsabile delle attività dell’UCSI regionale, e nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere regionali.

7.3 L’Assemblea regionale, qualora la sua costituzione legale lo richieda, procederà anche alla elezione di un Collegio dei revisori dei conti e di un Collegio dei garanti.

7.4 Il Consiglio direttivo regionale esamina e approva le richieste di associazione all’Unione secondo quanto previsto all’articolo 1 di questo Regolamento.

7.5 Il Consiglio direttivo regionale può decidere la costituzione o il riconoscimento di unità territoriali UCSI a livello provinciale e/o diocesano, in presenza di nuclei particolarmente attivi e/o numerosi, garantendone la vigilanza e dandone comunicazione alla Giunta esecutiva nazionale. Per l’affidamento degli incarichi territoriali si procederà coerentemente agli Statuti e al Regolamento.

 

Articolo 8 – Consulte Professionali

8.1 A livello nazionale e territoriale possono essere costituite le Consulte dei Soci con incarichi nell’Ordine professionale, nel Sindacato, negli enti previdenziali, nelle scuole professionali, nella Federazione dei settimanali cattolici, nella Federazione stampa missionaria e di altre associazioni ecclesiali. I coordinatori eletti nelle consulte nazionali e territoriali partecipano con voto consultivo alle riunioni del Consiglio nazionale e dei Consigli direttivi regionali. Le consulte si riuniscono tempestivamente in occasione di eventi sociali, associativi, politici e legislativi che interessano le comunicazioni sociali e gli operatori dei media. Alle riunioni delle Consulte possono partecipare i membri della Giunta esecutiva a livello nazionale, dei Consigli direttivi regionali a livello regionale.

 

Articolo 9 – Comunicazioni

9.1 Tutte le attività dell’UCSI, nazionali, regionali e territoriali, si svolgeranno secondo criteri di trasparenza e pubblicità. Il sito nazionale www.ucsi.it è la sede prioritaria delle comunicazioni interne e esterne. I Consigli direttivi regionali hanno accesso diretto alla gestione delle pagine regionali del sito.

9.2 Tutte le comunicazioni interne ufficiali dell’UCSI si avvarranno prioritariamente dello strumento della posta elettronica, certificata quando possibile.

 

Articolo 10 – Transitorio

10.1 Alla data di approvazione del presente Regolamento, risultano funzionanti le UCSI regionali nelle seguenti Regioni: Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna.

10.2 Entro dodici mesi dalla approvazione del nuovo Statuto e del nuovo Regolamento, le Giunte esecutive regionali esistenti possono decidere la costituzione legale dell’UCSI regionale, anche in assenza di convocazione della Assemblea regionale, ovvero conservare la forma di costituzione tradizionale all’interno dell’Unione, comunque adottando e adeguandosi alla formula costitutiva approvata dal Consiglio nazionale. All’atto della costituzione deve intervenire un delegato della Giunta esecutiva nazionale. La costituzione deve avvenire in piena coerenza con lo Statuto nazionale e con il presente Regolamento.

10.3 Entro 60 giorni dalla approvazione del presente Regolamento, le UCSI regionali sono tenute a comunicare in forma telematica alla Presidenza nazionale tutte le informazioni in loro possesso relative ai Soci dell’Unione, al fine di consentire il riordinamento degli elenchi e il corretto avvio delle procedure previste dal presente Regolamento.


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