Il principio vale anche per il giornalista che svolge la sua attività professionale – anche se non accreditato da un giornale o da una tv – per raccontare alla collettività degli avvenimenti di interesse pubblico, pur violando un divieto di partecipazione a una manifestazione.
La decisione è stata presa dalla Corte di Strasburgo con la sentenza Butkevich, depositata il 13 febbraio.
In particolare, per quanto riguarda la violazione del diritto del giornalista alla libertà di espressione, Strasburgo ha sottolineato che le autorità nazionali non hanno considerato la circostanza che il ricorrente (un giornalista televisivo ucraino) non agiva come privato cittadino ma come giornalista, con ciò riconoscendo la necessità di un differente trattamento proprio in ragione della funzione della stampa.

