Dalla riunione sono filtrati pochi particolari ma è stato diffuso un comunicato stampa:
«Nel recepire la direttiva europea, il decreto prevede, nello specifico, che il materiale derivante da un atto di riproduzione di un’opera di arte visiva, per la quale sia stata superata la durata della tutela, non sia soggetto al diritto d’autore o a diritti connessi, a meno che non si tratti di opera originale frutto della creazione intellettuale propria del suo autore. Ciò permette la diffusione, la condivisione online e il libero riutilizzo di copie non originali di opere d’arte divenute di pubblico dominio, ferme restando le altre discipline specifiche in materia di utilizzazione di immagini digitali del patrimonio culturale».
La parte principale sta però nel fatto che «il provvedimento introduce norme capaci di riconoscere agli editori un diritto connesso per l’utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi delle società di informazione, delle società di monitoraggio media e rassegne stampa. in tal senso, viene riconosciuta agli editori la possibilità di negoziare accordi con tali soggetti per vedersi riconosciuta un’equa remunerazione per l’utilizzo dei contenuti da loro prodotti».
Per la negoziazione del diritto d’autore avrà un ruolo importante l’Agcom, che definirà il “quantum” di un accordo tra le parti in caso di difficoltà nella conclusione di una licenza per l’utilizzo di opere audiovisive sulle piattaforme video on demand tra i soggetti operanti nel settore e i titolari di diritti. Sempre nel comunicato ufficiale del governo emergono «gli obblighi di trasparenza che consentono agli autori, interpreti e esecutori di ottenere dal concessionario o licenziatario, con cadenza almeno trimestrale, informazioni aggiornate e complete sullo sfruttamento e sull’esecuzione delle loro opere».
Fonte: governo.it

