L’Inps, come riporta il sito della Federazione della Stampa. ha chiarito che, come prima, “la retribuzione da assumere come minimale rimane quella stabilita da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Insomma “resta invariata la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi”.
Nella circolare Inpgi si specifica che “nel caso dei giornalisti ha valenza il contratto stipulato tra la Fnsi e la Fieg e – limitatamente al settore giornalistico della emittenza radiotelevisiva in ambito locale – il contratto stipulato tra la Fnsi e l’Aeranti-Corallo, nonché – per le aziende che rientrano nel campo di applicazione – il Ccnl Anso-Fisc/Fnsi”.

