L’ Ordine dei giornalisti, attraverso il suo comitato esecutivo, precisa che “le testate prive dell’indicazione di un direttore responsabile non possono operare come organi di informazione”.
Non solo: queste testate “non possono certificare l’attività pubblicistica ed essere ammesse a conferenze stampa e punti informativi”. Su qtesto l’Ordine fa un richiamo alle amministrazioni pubbliche e agli enti locali. “Quando un ente pubblico dirama le informazioni destinate ai cittadini deve rivolgersi ai giornalisti iscritti all’Albo”. C’è una sola eccezione e riguarda gli aspiranti giornalisti pubblicisti “se muniti di regolare accredito da parte della testata registrata”.
Il motivo di tutto questo, fa notare l’Ordine con una nota apparsa sul proprio sito, che “la legge 103 del 2012, nell’intento di semplificare le norme relative alle testate online di piccole dimensioni, sta determinando una falla pericolosa nell’ordinamento italiano rendendo possibile non solo l’esercizio abusivo della professione, ma anche contribuendo a agevolare forme di informazione svincolate dal rispetto delle norme deontologiche”. Ma, appunto, senza direttore non si è “organo di informazione”.
Gli effetti chiaramente sono anche nell’opinione pubblica, che riceve informazioni anxche da soggetti non titolati a farlo. “Auspichiamo che il Parlamento e il governo vogliano cogliere l’occasione del ddl delega sulla riforma delle professioni per correggere queste anomalie per garantire ai cittadini un’informazione la più corretta e trasparente possibile”, conclude la nota.


