È “dovere” dell’editore di un quotidiano, su precisa richiesta della persona interessata, aggiornare sull’archivio on line un articolo ritenuto in via definitiva diffamatorio, creando un link che consenta all’utente la lettura integrale quantomeno del dispositivo del provvedimento irrevocabile che ha accertato la diffamazione. Lo ha stabilito una sentenza innovativa con cui la seconda Corte d’Appello Civile di Milano, presieduta da Luigi de Ruggiero, ha accolto in parte il ricorso contro Rcs Quotidiani presentato da Fidinam Group Holding, fiduciaria svizzera “diffamata” con un pezzo pubblicato sul Corriere della Sera il 14 febbraio 2004. Al centro del procedimento c’è un articolo pubblicato all’epoca dei crac di Parmalat e Cirio e che una sentenza passata in giudicato sette anni fa ha ritenuto diffamatorio con la conseguente condanna a risarcire la società elvetica. La quale, falliti i tentativi di ottenere che l’articolo venisse cancellato dall’archivio o venisse adottato “altro rimedio”, aveva avviato una causa civile. In primo grado la Fidinam si era vista respingere sia la richiesta di un ulteriore risarcimento del danno patrimoniale causato, a dire dei suoi legali, dalla “reiterata lesione alla reputazione commerciale”, sia dell’eliminazione dall’archivio dell’articolo o di una modifica del testo togliendo i riferimenti alla fiduciaria, sia dell’inserimento di un collegamento che informasse della sentenza e che riconoscesse il carattere diffamatorio del pezzo.
La Corte d’Appello ha, invece, negato che l’inserimento dell’articolo nell’archivio on line costituisca un ulteriore episodio di diffamazione e, quindi, ha rigettato la richiesta di risarcimento, ma ha condannato Rcs Quotidiani spa, come ha scritto il giudice estensore Giovanni Battista Rollero, “ad attivare nell’archivio storico de Il Corriere della Sera (…) un collegamento automatico, che in caso di consultazione dell’articolo” giudicato diffamatorio “consenta all’utente la lettura integrale del dispositivo della sentenza” definitiva.(ASCA)

