Il disegno di legge delega per la riforma delle professioni (leggi qui) richiama, in ciascun codice deontologico, alla necessità di esplicitare nei codici deontologici “l’esplicita previsione, anche a tutela del consumatore, di norme che garantiscano che la prestazione professionale medesima, anche se resa con l’ausilio di tecnologie digitali, sia frutto della professionalità e della competenza specifica dell’iscritto all’albo”.
Il riferimento è chiaramente all’intelligenza artificiale. L’Ordine dei giornalisti, nel proprio sito, mette in evidneza che l’articolo 19 del nuovo Codice entrato in vigore un anno fa. È dedicato
Riportiamo anche qui il testo integrale.
Fermo restando l’uso consapevole delle nuove tecnologie, l’intelligenza artificiale non può in alcun modo sostituire l’attività giornalistica.
- Quando si avvale del contributo dell’intelligenza artificiale, la/il giornalista:
- a) ne rende esplicito l’utilizzo nella produzione e nella modifica di testi, immagini e sonori, di cui assume comunque la responsabilità e il controllo, specificando il tipo di contributo;
- b) verifica fonti e veridicità dei dati e delle informazioni utilizzati.
- In nessun caso il ricorso all’intelligenza artificiale può considerarsi esimente in tema di obblighi deontologici.


