“Il giornalista – continua Lorusso – ha il diritto-dovere di pubblicare tutte le notizie di cui viene in possesso, anche quelle coperte da segreto, ogniqualvolta ravvede un rilevante interesse pubblico alla conoscenza di
determinati fatti e situazioni e non può essere chiamato a rispondere del reato di violazione del segreto istruttorio”.
“Il giornalista non ha il dovere di mantenere segrete le notizie: né lui né il suo editore possono essere sanzionati per la pubblicazione di ciò che serve a soddisfare il diritto dei cittadini ad essere informati sancito dall’articolo 21 della Costituzione”.
Rispetto al tema importante della privacy, “un conto è il cittadino comune, un altro è il personaggio pubblico”. Per quest’ultimo evidentemente il diritto alla privacy è attenuato in ragione della notorietà, fermi restando il rispetto della dignità delle persone e l’essenzialità dell’informazione».

