Il ricorso alla Cigs è possibile per le seguenti causali: riorganizzazione aziendale per crisi; crisi aziendale, compresi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento; ‘Contratto di solidarietà difensivo’ (Cds).
Al trattamento possono fare ricorso, a prescindere dal requisito occupazionale in genere previsto dalla norma (oltre 15 dipendenti), le imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e le agenzie di stampa a diffusione nazionale. La cassa può riguardare i giornalisti professionisti, i pubblicisti, i praticanti e i dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante.È necessaria un’anzianità aziendale di almeno 90 giorni presso l’unità produttiva per cui si richiede la Cigs.
L’intervento di integrazione salariale per riorganizzazione e crisi può essere richiesto per un massimo di 24 mesi anche continuativi. In caso di ricorso alla cassa per Cds, i limiti temporali sono quelli stabiliti dalla disciplina generica (in genere 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile; a determinate condizioni, il limite può raggiungere i 36 mesi).
In tutto, per ciascuna unità produttiva, il trattamento di integrazione salariale straordinaria non può, comunque, superare la durata complessiva di 24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile. A tale riguardo, valgono i periodi dal 1° gennaio 2018, anche se riferiti a trattamenti già in corso o richiesti antecedentemente.

