
Tra le novità più rilevanti, il venir meno della possibilità in capo all’esponente di proporre ricorso contro la delibera di archiviazione ovvero di proscioglimento del giornalista adottata dal Consiglio di disciplina territoriale, che era stata prevista dall’art. 40 del D.D. 18 luglio 2003 non più applicabile
Con il nuovo testo, al Consiglio di disciplina nazionale possono essere sottoposti solo i ricorsi presentati dall’interessato e dal Procuratore Generale competente.
Rispetto al passato, poi, il ricorso va presentato direttamente al Consiglio di disciplina Nazionale mentre sono confermate le norme sui contributi istruttori, per cui la verifica sulla loro regolarità, ivi compreso quello di spettanza del Consiglio Regionale dell’Ordine, verrà effettuata dal Consiglio Nazionale. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati presso il Consiglio di disciplina Nazionale per trenta giorni.
E’ stata, infine, prevista la sospensione dei termini di presentazione dei ricorsi disciplinari nel periodo estivo: essi, infatti, restano sospesi dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno ai sensi della legge 742/1969. (ODG)