Statuto dell’UCSI

Torino 23 gennaio 2026

UNIONE CATTOLICA STAMPA ITALIANA

 

Articolo 1 – Costituzione

1.1 È costituita tra gli operatori dell’inormazione e della comunicazione l’Unione Cattolica della Stampa Italiana.

1.2 L’UCSI è un’Unione professionale ed ecclesiale che trova ispirazione nel servizio alle persone, nel Vangelo e nel Magistero della Chiesa.

1.3 L’UCSI ha struttura democratica e opera sul principio del volontariato. Le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito. Nell’Unione è escluso ogni fine di lucro.

1.4 L’Unione è articolata territorialmente in UCSI regionali costituite secondo lo Statuto tipo approvato dal Consiglio nazionale. Ha sede in Roma ed è posta sotto il patrocinio di San Francesco di Sales.

Articolo 2 – Scopi

2.1 L’Unione si propone i seguenti scopi:

a) elevare il livello spirituale, morale, culturale e professionale dei soci;

b) promuovere la loro attiva testimonianza cristiana tra gli operatori della comunicazione, favorendo l’applicazione di principi di deontologia professionale e di salvaguardia della persona umana;

c)contribuire allo sviluppo dell’informazione e della comunicazione secondo una cultura e un’etica cristiana basate su rispetto della persona, responsabilità e conoscenza, con l’impegno di promuovere una adeguata formazione permanente;

d) sostenere la partecipazione dei soci negli organismi professionali ed ecclesiali.

2.2 L’UCSI potrà svolgere tutte le attività connesse con gli scopi sociali. Specificamente, ma non esclusivamente, e anche in collaborazione con altri, potrà realizzare iniziative culturali, editoriali, studi, ricerche, convegni, corsi di formazione; acquistare o amministrare beni utili alla realizzazione degli scopi sociali; stipulare convenzioni; affiliarsi ad altre organizzazioni; costituire strutture operative.

Articolo 3 – Risorse economiche

3.1 Il patrimonio dell’UCSI è costituito da beni mobili ed immobili.

3.2 Le risorse economiche dell’UCSI potranno derivare da quote e altri contributi obbligatori dei Soci, contributi e liberalità, lasciti e donazioni, contributi dello Stato o di enti pubblici anche finalizzati a progetti specifici, rimborsi e corrispettivi derivanti da convenzioni con strutture pubbliche o private per l’esercizio dei fini istituzionali, entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrativedelle stesse, nei limiti di cui al D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni, e ogni altra entrata finalizzata all’attività istituzionale.

3.3 I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’UCSI, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall’UCSI, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’UCSI. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

3.4 I libri sociali comprendono:

a) Il Libro Soci nel quale sono riportati i dati anagrafici dei soci, la data di iscrizione e le variazioni relative;

b) i Libri dei verbali del Congresso, del Consiglio nazionale e della Giunta esecutiva, nei quali sono riportati i resoconti delle riunioni e delle delibere di tali organi;

il Libro Cassa, nel quale sono riportate le entrate e le uscite dell’unione, sia quelle istituzionali sia quelle provenienti dalla marginale attività commerciale eventualmente svolta.

Articolo 4 – Le UCSI regionali

4.1 Le UCSI regionali si costituiscono secondo il modello statutario approvato dal Consiglio nazionale – che deve prevedere scopi identici a quelli dell’art.2 – e possono dare forma legale alla loro costituzione.

4.2 Le UCSI regionali devono essere previamente riconosciute dall’UCSI nazionale e operano secondo il principio di sussidiarietà. L’UCSI nazionale delega alle UCSI regionali la rappresentanza rispetto ai rapporti con le istituzioni civili e religiose della Regione e con gli organismi regionali della professione.

4.3 L’UCSI nazionale potrà deliberare la istituzione di aggregazioni interregionali.

4.4 Le UCSI regionali sono obbligate a:

a) adottare uno Statuto tipo predisposto dall’UCSI nazionale;

b) devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo all’UCSI nazionale.

c) trasmettere al Nazionale un rendiconto annuale secondo uno schema tipo predisposto dalla stessa Ucsi nazionale;

Le UCSI regionali hanno autonomia e responsabilità decisionale, operativa e patrimoniale secondo i loro Statuti relativamente al territorio di competenza. Possono costituire sezioni territoriali (almeno provinciali o diocesane) rappresentate da un presidente che farà parte del Consiglio regionale.

Possono dotarsi di Collegio dei garanti e di Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 5 – I Soci

5.1 Sono Soci delle UCSI regionali i giornalisti iscritti all’Ordine professionale, nonché coloro che svolgono altre attività professionali nel campo dell’informazione, della comunicazione pubblica o privata, attività di ricerca o formazione a queste collegate, che accettino il presente Statuto e le sue finalità.

5.2 L’accettazione delle domande di iscrizione è di competenza delle UCSI regionali. L’associazione a una UCSI regionale comporta l’automatica associazione all’UCSI nazionale ed è ad essa indissolubilmente connessa.

5.3 I criteri di accettazione dei Soci sono stabiliti dal Regolamento nazionale dell’UCSI.

5.4 È incompatibile con l’associazione all’UCSI l’appartenenza ad associazioni segrete o sottoposte a censura ecclesiastica.

5.5 I Soci partecipano alla vita democratica dell’Unione, hanno voto deliberativo e sono eleggibili atutte le cariche sociali a livello regionale e nazionale secondo le norme dello Statuto e del Regolamento emanato dal Consiglio nazionale.

Sono obbligati all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali. Il diritto di voto è sospeso nel caso di mancato versamento delle quote sociali deliberate dal Consiglio nazionale.

Articolo 6 – Cessazione dalla qualità di Socio dell’UCSI

6.1 L’associazione all’UCSI delle persone fisiche cessa:

a) per recesso, che deve essere presentato per iscritto (tramite lettera o email);

b) per esclusione, che viene deliberata dall’UCSI regionale di appartenenza in caso di comportamenti incompatibili con i principi e le finalità dell’Unione, tali da arrecare danni morali o materiali all’Unione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell’atto costitutivo, dello Statuto o del Regolamento, compresa la reiterata morosità nel versamento delle quote sociali, e per altri gravi e comprovati motivi.

c) per morosità accertata per due anni consecutivi.

6.2 Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà di ricorrere al Collegio dei garanti regionale o, in assenza, del Collegio dei garanti nazionale.

Articolo 7 – Il Consulente ecclesiastico

7.1 L’Unione è riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana ed è componente della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali (CNAL) e del Coordinamento Associazioni per la Comunicazione (Copercom).

7.2 La Giunta esecutiva nazionale è integrata dal Consulente ecclesiastico nazionale, nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana per un mandato di cinque anni rinnovabile.

7.3 I Consulenti ecclesiastici regionali sono nominati per ogni Regione italiana dalla Conferenza Episcopale competente per un mandato di cinque anni rinnovabile. Analogamente per i Consulenti ecclesiastici delle Ucsi provinciali e diocesane; vengono nominati dai vescovi competenti.

7.4 I Consulenti ecclesiastici partecipano con pieno diritto di parola a tutte le riunioni e le attività sociali dei rispettivi ambiti nazionali o regionali. Ad essi è affidato il compito di favorire la comunione tra i membri dell’Unione e curarne la formazione spirituale alla luce dell’impegno professionale svolto.

Articolo 8 – Organi statutari

8.1 Sono organi dell’Unione:

1. Il Congresso;

2. il Consiglio nazionale;

3. il Presidente con da uno a tre Vice presidenti;

4. la Giunta esecutiva nazionale;

5. il Collegio dei garanti nazionale;

6. il Collegio dei revisori dei conti nazionale.

7. Le Ucsi regionali

8.2 Tutte le cariche nazionali, regionali o territoriali dell’UCSI non possono essere confermate dopo il secondo mandato consecutivo. Allo stesso livello (nazionale, regionale o territoriale) èpossibile, al massimo, un terzo mandato ma solo con incarico diverso; un quarto mandato è possibile solo per la carica di presidente nazionale o regionale.

8.3 Tutti gli incarichi elettivi nazionali, regionali o locali dell’UCSI sono incompatibili con tutti gli incarichi politici elettivi e di governo, nazionali e locali, e con tutti gli incarichi direttivi centrali o periferici in un partito politico, con esclusione di quello di consigliere in comune con meno di 5.000 abitanti.

Articolo 9 – Il Congresso: costituzione e poteri

9.1 Il Congresso è formato dai delegati allo scopo eletti dalle Assemblee regionali degli iscritti all’UCSI. Il Congresso ordinario è convocato dal Presidente per via telematica ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali.

9.2 Il Congresso ordinario dibatte e approva le strategie e gli obiettivi dell’Unione. Le sue decisioni sono vincolanti per le UCSI regionali e per gli associati.

9.3 Il Congresso straordinario viene convocato per apportare modifiche allo Statuto.

9.4 Il Congresso sia ordinario che straordinario può essere convocato anche dal Consiglio nazionale con voto qualificato della metà più uno del suo plenum. La riunione del Congresso deve avvenire entro novanta giorni dalla delibera, e il Collegio dei garanti sovrintende all’adempimento.

9.5 Qualora almeno sei UCSI regionali, con voto del loro Consiglio direttivo, richiedano la convocazione del Congresso con mozioni coordinate, il Consiglio nazionale è tenuto a mettere ai voti le richieste, per la cui approvazione è richiesta la maggioranza semplice.

9.6 Le modalità di svolgimento del Congresso sono stabilite dal Regolamento approvato dal Consiglio nazionale.

Articolo 10 – Il Presidente e il Vice presidente o i Vice Presidenti

10.1 Il Presidente dell’UCSI viene eletto dal Congresso, ha la legale rappresentanza dell’Unione ed esercita i poteri di ordinaria amministrazione previsti dal diritto civile.

10.2 Il Presidente vigila sull’osservanza dello Statuto; convoca e presiede le riunioni della Giunta esecutiva nazionale e del Consiglio nazionale; convoca il Congresso ordinario e/o straordinario.

10.3 Il Vice presidente e\o i Vice presidenti vengono eletti dal Congresso congiuntamente al Presidente, collaborano con il Presidente per lo svolgimento dell’attività dell’Unione e lo sostituiscono nel caso di indisponibilità.

10.4 Nel caso di dimissioni del Presidente o di sua impossibilità a continuare il mandato, il Vice presidente o il Vice presidente più anziano di età o in sua impossibilità un altro Vice presidente, ovvero il membro più anziano di età della Giunta esecutiva nazionale ne assume tutti i poteri e convoca entro 90 giorni il Congresso per la elezione di tutte le cariche sociali nazionali.

Articolo 11 – Il Consiglio nazionale, composizione

11.1 Il Consiglio nazionale dell’UCSI è costituito da componenti con uguale diritto di voto:

a) I Consiglieri nazionali eletti dal Congresso a scrutinio segreto, con voto limitato a meno dei due terzi dei consiglieri da eleggere, scelti tra i Soci di qualsiasi UCSI regionale e in regola con il versamento della quota sociale. Un ulteriore consigliere sarà eletto dai soci preventivamente dichiaratisi appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute come disciplinato dalla legge 482/1999 e successive modifiche e integrazioni.

b) i Presidenti regionali in carica;

c) gli ex Presidenti nazionali.11.2 Il numero dei Consiglieri da eleggere in base al punto a) è stabilito dal Regolamento approvato

dal Consiglio nazionale, e può essere modificato dal Congresso.

Articolo 12 – Il Consiglio nazionale: poteri

12.1Al Consiglio nazionale spettano la guida e la vigilanza sulle linee di attività dell’Unione, la sua direzione amministrativa e patrimoniale sia ordinaria sia straordinaria, riferita anche all’operato delle UCSI regionali, a garanzia e a tutela dell’immagine dell’UCSI e della sua

12.2Pertanto il Consiglio nazionale ha il potere esclusivo di:

a) eleggere, su proposta del Presidente, il Segretario, il Tesoriere e i membri della Giunta esecutiva nazionale, scelti tra i Soci anche all’esterno del proprio ambito, e procedere alla loro sostituzione sempre su proposta del Presidente;

b) discutere e approvare le linee e le norme della politica culturale e associativa dell’Unione, e indicare alla Giunta esecutiva nazionale le linee di esercizio dell’attività sociale;

c) discutere e approvare definitivamente, entro il 31 maggio, i bilanci annuali consuntivo e preventivo dell’Unione, presentati dal Tesoriere e approvati dalla Giunta esecutiva nazionale;

d) autorizzare la costituzione delle UCSI regionali, approvandone lo Statuto;

e) richiamare le UCSI regionali all’osservanza dello Statuto e del Regolamento e, in caso di protratta inosservanza, segnalare le inadempienze al Collegio dei garanti nazionale;

f) determinare annualmente l’ammontare delle quote associative e stabilire i tempi e le modalità di riscossione, fissando altresì la quota di ripartizione tra UCSI nazionale e UCSI regionali;

g) apportare modifiche al Regolamento dell’UCSI;

h) approvare l’ordine del giorno del Congresso;

i) definire i criteri di incompatibilità tra gli incarichi elettivi nell’UCSI e incarichi esterni;

j) cooptare anche tra i non soci personalità dotate di particolari qualifiche o esperienze, in numero non superiore a tre e senza diritto di voto;

k) deliberare l’istituzione di entità giuridiche non lucrative il cui Statuto sia definito dall’UCSI coerentemente agli scopi sociali;

l) nel caso di inattività o di inadempienze gravi, e in seguito a motivata richiesta del Collegio dei garanti nazionale, dichiarare decaduto un Presidente regionale e il relativo Consiglio direttivo regionale e nominare un Commissario regionale straordinario incaricato di convocare, entro 60 giorni, l’Assemblea regionale dei Soci;

m) in sostituzione delle funzioni del Presidente, convocare il Congresso con voto qualificato della metà più uno del proprio plenum;

n) in sostituzione delle funzioni del Presidente e in seguito a richieste deliberate da almeno sei Consigli regionali con mozioni tra loro coordinate, convocare il Congresso con voto a maggioranza semplice;

o) nominare, per il periodo di vigenza del proprio mandato, il Direttore di ciascuna delle iniziative editoriali dell’UCSI.

12.3 Il Consiglio nazionale si riunisce ordinariamente almeno tre volte l’anno, anche online, su convocazione del Presidente nazionale, inviata anche per via telematica con non meno di venti giorni di anticipo.12.4 In caso di urgenza motivata è ammessa la convocazione con almeno sette giorni di anticipo.

Articolo 13 – La Giunta esecutiva nazionale: costituzione

13.1 La Giunta esecutiva nazionale è eletta dal Consiglio nazionale ed è presieduta dal Presidente.

E’ composta, oltre che dal Presidente e dal\dai Vicepresidente\i eletti dal Congresso, dal Segretario, dal Tesoriere e da un minimo di uno a un massimo di cinque ulteriori componenti di Giunta, secondo quanto previsto dall’art 12.2 del presente Statuto e dal Regolamento.

13.2 I membri della Giunta esecutiva nazionale devono essere Soci dell’UCSI. La loro funzione èincompatibile con quella di Presidente regionale.

13.3 Alle riunioni della Giunta esecutiva nazionale possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, i Presidenti del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei garanti e altri Soci con incarichi o competenze specifiche.

Articolo 14 – La Giunta esecutiva nazionale: poteri

14.1 Sono compiti e poteri della Giunta esecutiva nazionale:

a) collaborare con il Presidente nel predisporre le linee e le norme della politica culturale e associativa dell’Unione, nonché le linee di esercizio dell’attività sociale, da proporre alla valutazione e all’approvazione del Consiglio nazionale, e curarne la realizzazione;

b) esercitare tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell’UCSI e per la gestione dell’UCSI stessa che non siano dalla legge o dallo Statuto espressamente riservati al Congresso o al Consiglio nazionale, ivi compresi il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti, facenti parte dell’unitaria struttura UCSI, e diretti a favorire l’esercizio delle finalità statutarie;

c) nei casi di urgenza motivata, deliberare nell’ambito delle norme statutarie, sottoponendo successivamente le sue decisioni alla ratifica del Consiglio nazionale;

d) delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente o a Consiglieri determinando i limiti di tale delega; nonché conferire procure ad negotia a soci o a terzi per specifiche attività, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;

e) proporre alla approvazione del Consiglio nazionale le modifiche al Regolamento, e successivamente provvedere alla sua sollecita diffusione nell’ambito dell’Unione;

f) approvare il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione definitiva del Consiglio nazionale.

Articolo 15 – Il Segretario

15.1 Il Segretario, eletto dal Consiglio nazionale su proposta del Presidente, nella prima riunione successiva al Congresso, collabora con il Presidente e il presidente \ i Vice presidenti e sovrintende al funzionamento delle attività dell’Unione mantenendo, in particolare, i rapporti con le UCSI regionali. Cura l’immagine e le attività di comunicazione. Cura ordinariamente l’osservanza formale e sostanziale dello Statuto e del Regolamento ed è responsabile della verbalizzazione delle riunioni della Giunta esecutiva nazionale e del Consiglio nazionale.

Articolo 16 – Il Tesoriere

16.1 Il Tesoriere, eletto dal Consiglio nazionale, su proposta del Presidente nella prima riunione successiva al Congresso, è responsabile della tenuta dei libri contabili e delle pratiche finanziarie, amministrative e fiscali. Predispone i bilanci annuali consuntivo e preventivo e la relazione accompagnatoria, li presenta alla approvazione della Giunta esecutiva nazionale e a quella definitiva del Consiglio nazionale. Può servirsi di un consulente esterno.

Articolo 17 – Il Collegio dei garanti

17.1 Il Collegio dei garanti nazionale è eletto dal Congresso.

17.2 Il Collegio dei garanti nazionale:

a) vigila sulla osservanza formale e sostanziale dello Statuto, del Regolamento e degli Statuti regionali, fornendone interpretazione su richiesta degli Organi dell’Unione;

b) esamina i ricorsi delle UCSI regionali contro decisioni del Consiglio nazionale che le riguardano;

c) dirime controversie che coinvolgano UCSI regionali e/o Organi nazionali;

d) sovrintende alla convocazione e alla organizzazione del Congresso nazionale in applicazione dell’art.

9.4 del presente Statuto o in caso di impossibilità operativa degli organi statutari competenti.

17.3 Il Collegio dei garanti nazionale interviene nelle controversie interne alle UCSI regionali e tra queste e i soci e le socie, in prima istanza qualora non sia stato costituito il Collegio dei garanti regionale, e in ogni caso come organo di seconda istanza.

17.4 L’appartenenza al Collegio dei garanti è incompatibile con ogni altra carica associativa.

Articolo 18 – Il Collegio dei revisori dei conti

18.1 Il Collegio dei Revisori dei conti nazionale è eletto dal Congresso.

18.2 Il Collegio dei revisori dei conti nazionale controlla la regolarità della gestione contabile edesprime in una relazione scritta il suo parere motivato sui bilanci preventivo e consuntivo.

18.3 La funzione di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

18.4 Il bilancio dell’UCSI è composto per ciascun anno solare da una situazione patrimoniale e dal rendiconto della gestione, entrambi accompagnati dagli opportuni allegati. In particolare ed indipendentemente da quanto richiesto dalla normativa vigente, dal rendiconto della gestione devono risultare:

a) le entrate ordinarie e la ripartizione delle quote sociali tra gli organi centrali e periferici, secondo

le decisioni del Consiglio nazionale

b) le uscite ordinarie, le spese generali, le indennità di viaggio, le spese per le collaborazioni,

nonché ogni onere inerente ed eventuale.

c) le entrate e le uscite straordinarie;

18.5Il Collegio dei revisori dei conti nazionale può intervenire con funzioni di coordinamento, nelle materie di competenza, nei confronti dei Tesorieri regionali e degli eventuali Collegi dei revisori dei conti delle UCSI regionali al fine di armonizzare i criteri di gestione amministrativa dell’Unione.

Articolo 19 – L’esercizio sociale

19.1 L’esercizio sociale e finanziario coincide con l’anno solare.

19.2 Gli eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o altre disponibilità non potranno essere distribuite, neanche in modo indiretto, durante la vita dell’Unione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

19.3 In caso di scioglimento dell’Unione, il patrimonio e i documenti di essa saranno devoluti adaltra organizzazione senza fini di lucro con finalità analoghe su indicazione della Conferenza Episcopale Italiana, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 20 – Disposizioni finali

20.1 Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti.

20.2 Il presente Statuto, approvato a Torino il 23 gennaio 2026 entra in vigore con decorrenza immediata e sostituisce lo Statuto approvato a Caserta 27 gennaio 2012.

Il presente Statuto abroga lo Statuto precedente.

 

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