Statuto dell'UCSI

Caserta 27 gennaio 2012


UNIONE CATTOLICA STAMPA ITALIANA

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione
1.1 È costituita tra gli operatori della informazione e della comunicazione l'Unione Cattolica della Stampa Italiana.
1.2 L'UCSI è un'Unione professionale ed ecclesiale che trova ispirazione nel servizio alle persone, nel Vangelo e nel Magistero della Chiesa.
1.3 L'UCSI ha struttura democratica e opera sul principio del volontariato. Le cariche sociali sono esercitate a titolo gratuito. Nell'Unione è escluso ogni fine di lucro.
1.4 L'Unione è articolata territorialmente in UCSI regionali costituite secondo gli statuti approvati dal Consiglio nazionale, ha sede in Roma ed è posta sotto il patrocinio di San Francesco di Sales.

Articolo 2 - Scopi
2.1 L'Unione si propone i seguenti scopi:
a)    elevare il livello spirituale, morale, culturale e professionale dei soci;
b)    promuovere la loro attiva testimonianza cristiana tra gli operatori della comunicazione, favorendo l'applicazione di principi di deontologia professionale e di salvaguardia della persona umana;
c)    contribuire allo sviluppo di una cultura e di un'etica della comunicazione, mediante la formazione e interventi diretti a stimolare la gestione dei mezzi di comunicazione in un'ottica di responsabilità e di conoscenza, al servizio del sistema dei media e del sistema paese;
d)    sostenere la partecipazione dei soci negli specifici organismi professionali ed ecclesiali anche a livello internazionale.
2.2 L'UCSI potrà svolgere tutte le attività connesse con gli scopi sociali. Specificamente, ma non esclusivamente, e anche in collaborazione con altri, potrà realizzare iniziative culturali, editoriali, studi, ricerche, convegni, corsi di formazione; acquistare o amministrare beni utili alla realizzazione degli scopi sociali; stipulare convenzioni; affiliarsi ad altre organizzazioni; costituire strutture operative.

Articolo 3 - Risorse economiche
3.1 Il patrimonio dell'UCSI è costituito da beni mobili ed immobili.
3.2 Le risorse economiche dell'UCSI potranno derivare da quote e altri contributi obbligatori dei Soci, contributi e liberalità, lasciti e donazioni, contributi dello Stato o di enti pubblici anche finalizzati a progetti specifici, rimborsi e corrispettivi derivanti da convenzioni con strutture pubbliche o private per l'esercizio dei fini istituzionali, entrate derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D. Lgs. 460/97 e successive modificazioni, e ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.
3.3 I versamenti associativi sono a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'UCSI, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'UCSI, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'UCSI. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
3.4 I libri sociali comprendono:
a)    il Libro Soci (nel quale sono riportati i dati anagrafici dei soci, la data di iscrizione, e le variazioni relative);
b)    i Libri dei verbali del Congresso, del Consiglio nazionale e della Giunta esecutiva, nei quali sono riportati i resoconti delle riunioni e delle delibere di tali organi;
c)    il Libro Cassa, nel quale sono riportate le entrate e le uscite dell'unione, sia quelle istituzionali sia quelle provenienti dalla marginale attività commerciale eventualmente svolta.

Articolo 4 - Le UCSI regionali
4.1 Le UCSI regionali si costituiscono secondo un modello statutario approvato dal Consiglio nazionale - che deve prevedere scopi identici a quelli dell'art. 2 - e possono dare forma legale alla loro costituzione.
4.2 Le UCSI regionali devono essere riconosciute dall'UCSI nazionale e devono operare nel territorio secondo il principio di sussidiarietà. L'UCSI nazionale delega alle UCSI regionali la rappresentanza rispetto ai rapporti con le istituzioni civili e religiose della Regione e con gli organismi regionali della professione concordandone i modi nelle sedi associative opportune.
4.3 L'UCSI nazionale potrà deliberare la istituzione di aggregazioni interregionali.
4.4 Le UCSI regionali sono inoltre obbligate a:
a)    adottare uno schema tipo di bilancio predisposto dall'UCSI;
b)    devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo all'UCSI nazionale.
4.5 Le UCSI regionali hanno autonomia e responsabilità decisionale, operativa e patrimoniale secondo i loro Statuti relativamente al territorio di competenza.


Articolo 5 - I Soci
5.1 Sono Soci delle UCSI regionali i giornalisti iscritti all'Ordine professionale, nonché coloro che svolgono una attività professionale nel campo dell'informazione, della comunicazione pubblica o privata, o attività di ricerca o formazione a queste collegate. Condizione per tutti è l'accettazione del presente Statuto e delle sue finalità.
5.2 L'accettazione delle domande di associazione è di competenza delle UCSI Regionali. L'associazione a una UCSI regionale comporta l'automatica associazione all'UCSI nazionale ed è ad essa indissolubilmente connessa.
5.3 I criteri di accettazione dei Soci sono identici per tutte le UCSI regionali e sono stabiliti dal Regolamento nazionale dell'UCSI.
5.4 È incompatibile con l'associazione all'UCSI l'appartenenza ad associazioni segrete o sottoposte a censura ecclesiastica.
5.5 I Soci partecipano alla vita democratica dell'Unione, hanno voto deliberativo e sono eleggibili a tutte le cariche sociali a livello regionale e nazionale secondo le norme dello Statuto e del Regolamento emanato dal Consiglio nazionale. Sono obbligati all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie. Il diritto di voto è sospeso nel caso di mancato versamento delle quote sociali deliberate dal Consiglio nazionale.

Articolo 6 - Cessazione dalla qualità di Socio dell'UCSI
6.1 L'associazione all'UCSI delle persone fisiche cessa:
a)    per recesso, che deve essere presentato per iscritto;
b)    per esclusione, che viene deliberata dall'UCSI Regionale di appartenenza in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell'Unione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Unione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello Statuto o del Regolamento, compresa la reiterata morosità nel versamento delle quote sociali, e per altri gravi e comprovati motivi.
6.2 Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà di ricorrere al Collegio dei garanti.

Articolo 7 - Il Consulente ecclesiastico
7.1 L'Unione è riconosciuta dalla Conferenza Episcopale Italiana ed è componente della Consulta Nazionale delle Aggregazioni Laicali (CNAL) e del Coordinamento Associazioni per la Comunicazione (Copercom).
7.2 La Giunta esecutiva nazionale è integrata dal Consulente ecclesiastico nazionale, nominato dalla Conferenza Episcopale Italiana.
7.3 I Consulenti ecclesiastici regionali sono nominati dalla Conferenza Episcopale competente.
7.4 I Consulenti ecclesiastici partecipano con pieno diritto di parola a tutte le riunioni e le attività sociali dei rispettivi ambiti nazionali o regionali.

Articolo 8 - Organi statutari
8.1 Sono organi dell'Unione:
a)    il Congresso;
b)    il Consiglio nazionale;
c)    il Presidente;
d)    i Vicepresidenti;
e)    la Giunta esecutiva nazionale;
f)    Il Collegio dei garanti;
g)    Il Collegio dei revisori dei conti;
h)    Le UCSI Regionali.
8.2 Nessuna carica sociale dell'UCSI, sia a livello nazionale sia a livello regionale, può essere confermata dopo il secondo mandato consecutivo.
8.3 Tutti gli incarichi elettivi nazionali e regionali dell'UCSI sono incompatibili con tutti gli incarichi politici elettivi e di governo, nazionali e locali, e con tutti gli incarichi direttivi centrali o periferici in un partito politico, con esclusione di quello di consigliere in comune con meno di 5.000 abitanti.

Articolo 9 - Il Congresso: costituzione e poteri
9.1 Il Congresso è formato dai delegati allo scopo eletti dalle Assemblee regionali degli iscritti all'UCSI. Il Congresso ordinario è convocato dal Presidente anche per via soltanto telematica ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali.
9.2 Il Congresso ordinario dibatte e approva strategie e obiettivi dell'Unione. Le sue decisioni sono vincolanti per tutte le UCSI regionali e per tutti gli associati.
9.3 Il Congresso straordinario viene convocato per apportare modifiche allo Statuto.
9.4 Il Congresso straordinario e/o ordinario può essere convocato anche dal Consiglio nazionale con voto qualificato della metà più uno del suo plenum. La riunione del Congresso deve avvenire entro novanta giorni dalla delibera, e il Collegio dei garanti sovrintende all'adempimento.
9.5 Qualora almeno quattro UCSI regionali, con voto del loro Consiglio direttivo, richiedano la convocazione del Congresso con mozioni tra loro coerentemente motivate, il Consiglio nazionale è tenuto a mettere ai voti le richieste, che in questo caso vengono approvate anche a maggioranza semplice.
9.6 Le modalità di funzionamento del Congresso sono stabilite dal Regolamento approvato dal Consiglio nazionale.


Articolo 10 - Il Presidente e il Vicepresidente
10.1 Il Presidente dell'UCSI viene eletto dal Congresso, ha la legale rappresentanza dell'Unione ed esercita i poteri di ordinaria amministrazione previsti dal diritto civile.
10.2 Il Presidente vigila sull'osservanza dello Statuto; convoca e presiede le riunioni della Giunta esecutiva nazionale e del Consiglio nazionale; convoca il Congresso ordinario e/o straordinario.
10.3 I Vicepresidente vengono eletti dal Congresso congiuntamente al Presidente, collabora con il Presidente per lo svolgimento dell'attività dell'Unione e lo sostituisce nel caso di indisponibilità.
10.4 Nel caso di dimissioni del Presidente o di sua impossibilità a continuare il mandato, un Vice Presidente o in sua impossibilità il membro più anziano della Giunta esecutiva nazionale ne assume tutti i poteri e convoca entro 180 giorni il Congresso per la elezione di tutte le cariche sociali nazionali.

Articolo 11 - Il Consiglio nazionale: composizione
11.1 Il Consiglio nazionale dell'UCSI è costituito da:
a)    i Presidenti regionali in carica, con diritto di voto;
b)    Consiglieri nazionali eletti dal Congresso a scrutinio segreto, con voto limitato a meno dei due terzi dei consiglieri da eleggere, scelti tra i Soci di qualsiasi UCSI regionale e in regola con il versamento della quota sociale;
c)    gli ex Presidenti nazionali dell'UCSI, con diritto di voto.
11.2 Il numero dei Consiglieri da eleggere in base al punto b) è stabilito dal Regolamento approvato dal Consiglio nazionale, e può essere modificato dal Congresso.

Articolo 12 - Il Consiglio nazionale: poteri
12.1 Al Consiglio nazionale spettano la guida e la vigilanza sulle linee di attività dell'Unione, la sua direzione amministrativa e patrimoniale sia ordinaria sia straordinaria, riferita anche all'operato delle UCSI regionali, a garanzia e a tutela dell'immagine dell'UCSI e della sua unità.
12.2 Pertanto il Consiglio nazionale ha il potere esclusivo di:
a)    eleggere, su proposta del Presidente, il Segretario, il Tesoriere e i membri della Giunta esecutiva nazionale, scelti tra i Soci anche all'esterno del proprio ambito, e procedere alla loro sostituzione;
b)    discutere e approvare le linee e le norme della politica culturale e associativa dell'Unione, e indicare alla Giunta esecutiva nazionale le linee di esercizio dell'attività sociale;
c)    discutere e approvare definitivamente, entro il 31 maggio, i bilanci annuali consuntivo e preventivo dell'Unione, presentati dal Tesoriere e approvati dalla Giunta esecutiva nazionale;
d)    autorizzare la costituzione delle UCSI regionali, approvandone lo Statuto;
e)    richiamare le UCSI regionali all'osservanza dello Statuto e del Regolamento e, in caso di protratta inosservanza, segnalare le inadempienze al Collegio dei garanti;
f)    determinare annualmente l'ammontare delle quote associative e stabilire i tempi e le modalità, tenendo conto di quanto stabilito all'art. 19, della ripartizione tra UCSI nazionale e UCSI regionali;
g)    apportare modifiche al Regolamento dell'UCSI;
h)    approvare l'ordine del giorno del Congresso;
i)     definire i criteri di incompatibilità tra gli incarichi elettivi nell'UCSI e incarichi esterni;
j)    cooptare anche tra i non soci personalità dotate di particolari qualifiche o esperienze, in numero non superiore a tre e senza diritto di voto;
k)    deliberare l'istituzione di entità giuridiche non lucrative il cui Statuto sia definito dall'UCSI coerentemente agli scopi sociali;
l)    nel caso di inattività o di inadempienze gravi, e in seguito a motivata richiesta del Collegio dei garanti, dichiarare decaduto un Presidente regionale e il relativo Consiglio direttivo regionale e nominare un Commissario regionale straordinario incaricato di convocare, entro 60 giorni, l'Assemblea regionale dei Soci;
m)    in sostituzione delle funzioni del Presidente, convocare il Congresso con voto qualificato della metà più uno del proprio plenum;
n)    in sostituzione delle funzioni del Presidente e in seguito a richieste deliberate da almeno quattro Consigli regionali con mozioni tra loro coerentemente motivate, convocare il Congresso con voto a maggioranza semplice;
o)     nominare, per il periodo di vigenza del proprio mandato, il Direttore di ciascuna delle iniziative editoriali dell'UCSI.
12.3 Il Consiglio nazionale si riunisce, su convocazione del Presidente nazionale inviata anche per via soltanto telematica con non meno di venti giorni di anticipo, ordinariamente due volte l'anno.
12.4 In caso di urgenza motivata è ammessa la convocazione con almeno sette giorni di anticipo.

Articolo 13 - La Giunta esecutiva nazionale: costituzione
13.1 La Giunta esecutiva nazionale è eletta dal Consiglio nazionale ed è presieduta dal Presidente. E' composta, oltre che dal Presidente e dai Vicepresidenti eletti dal Congresso, dal Segretario, dal Tesoriere e da un minimo di uno a un massimo di cinque ulteriori membri di Giunta, secondo quanto previsto dal Regolamento.
13.2 I membri della Giunta esecutiva nazionale devono essere Soci dell'UCSI. La loro funzione è incompatibile con quella di Presidente regionale.
13.3 Alle riunioni della Giunta esecutiva nazionale possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, i Presidenti del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei garanti e altri Soci con incarichi o competenze specifiche.

Articolo 14 - La Giunta esecutiva nazionale: poteri
14.1 Sono compiti e poteri della Giunta esecutiva nazionale:
a)    collaborare con il Presidente nel predisporre le linee e le norme della politica culturale e associativa dell'Unione, nonché le linee di esercizio dell'attività sociale, da proporre alla valutazione e all'approvazione del Consiglio nazionale, e curarne la realizzazione;
b)    esercitare tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'UCSI e per la gestione dell'UCSI stessa che non siano dalla legge o dallo Statuto espressamente riservati al Congresso o al Consiglio nazionale, ivi compresi il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni, conferimenti, facenti parte dell'unitaria struttura UCSI, e diretti a favorire l'esercizio delle finalità statutarie;
c)    nei casi di urgenza motivata, deliberare nell'ambito delle norme statutarie, sottoponendo successivamente le sue decisioni alla ratifica del Consiglio nazionale;
d)    delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente o a Consiglieri determinando i limiti di tale delega; nonché conferire procure ad negotia a soci o a terzi per specifiche attività, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
e)    proporre alla approvazione del Consiglio nazionale le modifiche al Regolamento, e successivamente provvedere alla sua sollecita diffusione nell'ambito dell'Unione;
f)    approvare il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione definitiva del Consiglio nazionale.

Articolo 15 - Il Segretario
15.1 Il Segretario, eletto dal Consiglio nazionale, su proposta del Presidente, in via ordinaria nella prima riunione successiva al Congresso, collabora con il Presidente e i Vicepresidenti e sovrintende al funzionamento delle attività dell'Unione mantenendo, in particolare, i rapporti con le UCSI regionali. Cura l'immagine e le attività di comunicazione. Cura ordinariamente l'osservanza formale e sostanziale dello Statuto e del Regolamento ed è responsabile della verbalizzazione delle riunioni della Giunta esecutiva nazionale e del Consiglio nazionale.

Articolo 16 - Il Tesoriere
16.1 Il Tesoriere, eletto dal Consiglio nazionale, su proposta del Presidente, in via ordinaria nella prima riunione successiva al Congresso,  è responsabile della tenuta dei libri contabili e delle pratiche finanziarie, amministrative e fiscali. Predispone i bilanci annuali consuntivo e preventivo e la relazione accompagnatoria, li presenta alla approvazione della Giunta esecutiva nazionale e a quella definitiva del Consiglio nazionale. Può servirsi, per la sua attività, di un consulente esterno.

Articolo 17 - Il Collegio dei garanti
17.1 Il Collegio dei garanti è eletto dal Congresso.
17.2 Il Collegio dei garanti:
a)    vigila sulla osservanza formale e sostanziale dello Statuto, del Regolamento e degli Statuti regionali, fornendone interpretazione su richiesta degli Organi dell'Unione;
b)    esamina i ricorsi delle UCSI regionali contro decisioni del Consiglio nazionale che le riguardano;
c)    dirime eventuali controversie che coinvolgano UCSI regionali e/o Organi nazionali;
d)    sovrintende alla convocazione e alla organizzazione del Congresso nazionale in applicazione dell'art. 9.4 del presente Statuto o in caso di impossibilità operativa degli organi statutari competenti.
17.3 Il Collegio dei garanti interviene nelle controversie interne alle UCSI regionali e tra queste e i Soci, in prima istanza qualora non sia stato costituito il Collegio dei garanti regionale, e in ogni caso come organo di seconda istanza.
17.4 L'appartenenza al Collegio dei garanti è incompatibile con ogni altra carica associativa.

Articolo 18 - Il Collegio dei revisori dei conti
18.1 Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Congresso.
18.2 Il Collegio dei revisori dei conti controlla la regolarità della gestione contabile ed esprime in una relazione scritta il suo parere motivato sui bilanci preventivo e consuntivo.
18.3 La funzione di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.
18.4 Il bilancio dell'UCSI è composto per ciascun anno solare da una situazione patrimoniale e dal rendiconto della gestione, entrambi accompagnati dagli opportuni allegati. In particolare ed indipendentemente da quanto richiesto dalla normativa vigente, dal rendiconto della gestione devono risultare:
a)    le entrate ordinarie e la ripartizione delle quote sociali tra gli organi centrali e periferici, secondo le decisioni del Consiglio nazionale
b)    le entrate straordinarie;
c)    le entrate ordinarie, le spese generali, le indennità di viaggio, le spese per le collaborazioni, nonché ogni eventuale onere inerente ed eventuale.
18.5  Il Collegio dei revisori dei conti può intervenire con funzioni di coordinamento, nelle materie di competenza, nei confronti dei Tesorieri regionali e degli eventuali Collegi dei revisori dei conti delle UCSI regionali al fine di armonizzare i criteri di gestione amministrativa dell'Unione.

Articolo 19 - L'esercizio sociale
19.1 L'esercizio sociale e finanziario decorre dal primo gennaio di ciascun anno. Le quote associative verranno ripartite tra l'UCSI nazionale e le UCSI regionali secondo criteri definiti dal Consiglio nazionale che dovranno, comunque, rispettare il principio di proporzionalità al numero degli iscritti in ciascuna regione.
19.2 Gli eventuali avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o altre disponibilità non potranno essere distribuite, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'Unione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
19.3 In caso di scioglimento dell'Unione, il patrimonio e i documenti di essa saranno devoluti ad altra organizzazione senza fini di lucro con finalità analoghe su indicazione della Conferenza Episcopale Italiana, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 20 - Disposizioni finali
20.1 Per quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti.
20.2 Il presente Statuto, approvato a Caserta il 27 gennaio 2012 entra in vigore con decorrenza immediata e sostituisce lo Statuto approvato a Castelvolturno il 15 maggio 1998.

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