Come si diventa pubblicisti. Le nuove regole

Come riporta l’Ordine dei giornalisti nel proprio sito, sono state approvate dal Consiglio nazionale le “linee guida” per l’iscrizione all’Albo dei giornalisti nell’elenco pubblicisti.

Occoprre dimostrare:

• di aver svolto collaborazioni giornalistiche non occasionali e regolarmente retribuite a favore di quotidiani, periodici o testate giornalistiche di emittenti radiotelevisive e siti on line nel biennio precedente la presentazione della domanda. Sono esclusi i libri, le collaborazioni svolte presso pubblicazioni a carattere tecnico, professionale o scientifico e comunque pubblicazioni dirette da persone iscritte nell’elenco speciale.

• di conoscere gli elementi fondanti della deontologia professionale e del quadro legislativo che concerne la professione giornalistica. A tale proposito il Consiglio regionale potrà disporre un colloquio.

Perciò l’aspirante pubblicista è invitato a presentare:

1. giornali, fotocopie o dispositivi di archiviazione che riportino in numero congruo articoli e servizi ed elenco degli articoli redatti completo di data di pubblicazione. Servono 70 articoli, foto, filmati per i quotidiani e siti on line, 50 per i settimanali; 40 per i quindicinali; 20 per i mensili e le altre forme di periodicità.
2. dichiarazione su carta intestata a firma del direttore responsabile della pubblicazione (o delle pubblicazioni) che attesti lo svolgimento di attività giornalistica regolarmente retribuita.
3. ricevute o fatture periodiche (al massimo quadrimestrali) relative agli emolumenti percepiti a fronte dell’attività giornalistica svolta nel biennio precedente la presentazione della domanda. Le retribuzioni derivanti dall’attività giornalistica devono essere tracciabili e non inferiori a euro 1.000 annui lordi per il periodo in esame. Servirà la Certificazione Unica e saranno necessarie anche le ricevute dei versamenti delle ritenute d’acconto.

Sempre dall’Ordine si rende noto che all’inizio dell’attività giornalistica propedeutica all’iscrizione l’aspirante pubblicista può comunicare all’Ordine regionale di riferimento l’inizio dell’attività. Il Consiglio ne prende nota in un’apposita cartella virtuale personale dell’aspirante pubblicista. Tale adempimento non comporta oneri economici a carico del richiedente.

Ultima modifica: Mer 31 Gen 2024