La Cassazione interviene sul giornalismo d'inchiesta e ne valorizza il ruolo per 'la vita democratica'

La Corte di Cassazione, in una ordinanza del 3 novembre, definisce, secondo l’interpretazione che ne dà l’Ordine dei giornalisti sul proprio sito, un vero e proprio “statuto” del giornalismo d’inchiesta.

E lo lega all’articolo 21 della Costituzione, riconoscendo il “ruolo civile e utile alla vita democratica” del giornalismo investigativo che deve esistere ed essere tutelato anche se non approda ad una verità.

Il giornalismo d’inchiesta è uno “stimolo nei confronti della collettività”, e i suoi esiti devono essere valutati “non tanto alla luce dell’attendibilità e della veridicità della notizia, quanto piuttosto dell’avvenuto rispetto da parte del suo autore dei doveri deontologici di lealtà e buona fede».

Il caso in questione era il giudizio della Corte di appello che aveva condannato Gedi ed alcuni suoi giornalisti al risarcimento verso un ufficiale dell’aeronautica. Adesso la decisione ribalta quella condanna. Ed ecco una parte della motivazione:

“L’attenuazione del canone di verità si giustifica alla luce del principio costituzionale in materia di diritto alla libera manifestazione del pensiero, quando detto giornalismo indichi motivatamente un «sospetto di illeciti” con il suggerimento di una direzione di indagine agli organi inquirenti o una denuncia di situazioni oscure che richiedono interventi amministrativi o normativi per potere essere chiarite, sempre che riguardino temi sociali di interesse generale, alla condizione che «il sospetto e la denuncia» siano esternati sulla base di elementi obiettivi e rilevanti; infatti, nel giornalismo d’inchiesta il sospetto deve mantenere il proprio carattere «propulsivo e induttivo di approfondimento», essendo autonomo e, di per sé, ontologicamente distinto dalla nozione di attribuzione di un fatto non vero”. Vengono così parzialmente superati anche i tre caposaldi fissati dalla Cassazione nel lontano 1984 (con la sentenza n. 5259) in materia di libertà di stampa. In essa venivano individuati i tre presupposti in presenza dei quali si può parlare di legittimo esercizio del diritto di cronaca: la verità delle notizie pubblicate, la pertinenza delle stesse e la continenza espressiva.

Il giornalismo di inchiesta, spiega la Corte, soggiace per le sue peculiarità, ad una disciplina in parte diversa e meno rigorosa rispetto a quella dettata per la cronaca o la critica giornalistica che sia priva dell’elemento investigativo. Invero, opera una meno rigorosa e, comunque, diversa applicazione del requisito dell’attendibilità della fonte, fermi restando i limiti dell’interesse pubblico alla notizia e del linguaggio continente, ispirato ad una correttezza formale dell’esposizione, occorrendo valutare non tanto l’attendibilità e la veridicità della notizia, che il giornalista investigativo ha direttamente acquisito, quanto piuttosto il rispetto dei doveri deontologici di lealtà e buona fede”.

Ultima modifica: Lun 6 Nov 2023