Legge sull'editoria: tutte le novità e l'attesa per i decreti attuativi

Approvata definitivamente dalla Camera (275 i voti favorevoli, 80 i contrari, 32 gli astenuti) lo scorso 4 ottobre, la legge assegna al Governo il compito di ridefinire quasi tutte le materie trattate, di cui stabilisce le linee guida. La gran parte dei decreti dovranno esser predisposti entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge e pertanto i tempi di attuazione potrebbero non essere immediati, stanti le procedure richieste. Anche il nuovo sistema di elezione del Consiglio nazionale dell’Ordine, con l’innovazione della presenza delle minoranze linguistiche, presenterà qualche difficoltà applicativa. Ricordiamo che in attesa della nuova legge i Consigli regionali e il Consiglio nazionale sono stati prorogati (da un apposito provvedimento dello scorso inverno) fino al 31 dicembre 2016.

 Il Fondo per il pluralismo e l’innovazione (art. 1) è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ma con un decreto ed un regolamento specifico il Governo dovrà stabilirne le modalità di erogazione, peraltro sulla base delle risorse disponibili che la legge indica per capitoli che confluiranno nel nuovo fondo. Il Governo adotterà uno o più decreti legislativi per ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché la previsione di misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici già costituite (art. 2). Ai fini dei contributi viene per la prima volta definito (aggiungendolo all’elenco di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62) il “quotidiano on line” inteso come quella testata giornalistica: regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale; il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti; che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line; che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea; che produca principalmente informazione; che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana; che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie.

 Con altrettante deleghe ad ampio raggio, il Governo, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, dovrà adottare decreti circa le procedure per il riconoscimento degli stati di crisi ai fini dell’accesso agli ammortizzatori sociali, ivi compresi i prepensionamenti (art. 2).

 Altro decreto (sempre previsto all’art.2) riguarderà le competenze e la composizione del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti. Il Governo, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, dovrà adottare decreti che ridefiniscano le competenze in materia di formazione e modifichino l’art.62 della legge 69/1963, istitutiva dell’Ordine che resta quindi in vigore.  La composizione del Consiglio Nazionale non potrà superare il numero di 60 consiglieri, di cui 2/3 di giornalisti professionisti e 1/3  di pubblicisti, purché titolari di una posizione previdenziale attiva presso l’Inpgi. Un pubblicista e un professionista saranno eletti tra gli appartenenti alle minoranze linguistiche riconosciute. Dovrà essere anche adeguato il sistema elettorale garantendo la massima rappresentatività territoriale. Agli Ordini regionali (art. 6) potranno aggiungersi quelli delle Province autonome (di fatto Trento e Bolzano). Su quest’ultimo tema l’Ordine del Trentino Alto Adige non sembra intenzionato a dividersi.  

In tema di equo compenso, la Commissione istituita alcuni anni fa proseguirà i suoi lavori fino alla definizione della delibera in merito (art.4). L’art.45 della Legge 69/1963 istitutiva dell’Ordine subisce una totale riscrittura dell’art. 45 che ora sarà il seguente: «Art. 45. – (Esercizio della professione). – 1. Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave». La norma equipara anche a questi fini pubblicisti e professionisti. L’art. 8 della nuova legge precisa la situazione delle rivendite di giornali mentre l’art. 9  scrive la procedura per la Concessione del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, sempre affidandosi ad appositi decreti governativi.

In sintesi la legge, molto attesa dal comparto editoriale, ha raccolto anche altre tematiche tra cui il riordino del Consiglio Nazionale dell’Ordine e una nuova procedura di concessione del servizio pubblico. Non sarà però realmente compiuta finché non saranno pubblicati tutti i decreti attuativi da parte del Governo di quella che è sostanzialmente una legge delega. In campo più strettamente giornalistico, da un lato i pubblicisti vengono equiparati ai professionisti nell’esercizio della professione ma perdono gran parte della rappresentanza nel Consiglio nazionale, che peraltro assomiglierà nelle proporzioni, la stessa configurazione dei Consigli regionali. La presenza delle minoranze linguistiche e la possibilità che Trento e Bolzano abbiano due ordini autonomi pone nuovi problemi di rappresentanza delle comunità alloglotte nel Paese, che nell’ottica della norma pare debbano essere individuate numericamente con un rischio di divisione che lo stesso Ordine del Trentino Alto Adige ha criticato. Interessante infine, oltre alla innovativa definizione legale di testata online anche l’aggiunta all’espressione “servizio pubblico radiotelevisivo” la parola “multimediale”, la cui definizione è data per scontata ma che, per la sua ampiezza, pone una nuova sfida a tutti gli attori di un sistema in cui il servizio pubblico, ancorché essenziale, non è monopolista.  

* Luigi Cobisi è Consigliere nazionale dell'Ordine dei Giornalisti

Ultima modifica: Mar 18 Ott 2016